Obblighi TUSP anche per partecipazioni acquisite tramite società quotata in house (TAR Veneto n. 116 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di esonero dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P. opera esclusivamente nei confronti delle società quotate, quali destinatarie di specifiche disposizioni, e non delle pubbliche amministrazioni socie, che restano integralmente soggette agli obblighi del Testo unico. Ne consegue che l’amministrazione che acquisisca una partecipazione societaria, anche indiretta e per il tramite di una propria società in house quotata, deve adottare la delibera analiticamente motivata ex art. 5 del T.U.S.P. e trasmetterla all’AGCM e alla Corte dei conti. L’art. 21-bis della legge n. 287 del 1990 legittima l’Autorità a proporre, a fronte dell’inerzia dell’ente, anche l’azione avverso il silenzio, non esaurendosi la legittimazione straordinaria nel solo rimedio impugnatorio. Nulla esclude, infine, la necessità della delibera il fatto che l’operazione sia già stata perfezionata: l’inefficacia del contratto ex art. 8, comma 2, del T.U.S.P. non limita il potere di azione dell’Autorità.
Il Fatto
Una società a capitale interamente pubblico, partecipata da cinquantuno Comuni e operante in house providing nei servizi idrico e rifiuti, aveva acquisito, per il tramite di una propria controllata, l’intero capitale di un’ulteriore società attiva nel settore del relining. L’operazione, risalente al luglio 2023, era stata condotta senza alcuna delibera degli enti soci.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, informata dall’operazione, aveva emesso un parere motivato con cui contestava ai Comuni soci la violazione degli artt. 5, 7 e 8 del T.U.S.P. e chiedeva l’adozione delle delibere dovute. Quarantadue Comuni avevano replicato negativamente, nove erano rimasti silenti. L’Autorità ha quindi proposto ricorso avverso l’inerzia dell’ente locale, resistente in giudizio unitamente alla società controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni di inammissibilità. L’art. 21-bis della legge n. 287 del 1990 attribuisce all’Autorità una legittimazione straordinaria che, alla luce del principio di atipicità delle azioni, non si esaurisce nel rimedio impugnatorio, ma consente anche l’azione avverso il silenzio a fronte dell’omessa adozione di atti deliberativi dovuti per legge. Non è decisivo il rilievo che l’operazione si sia già conclusa: la inefficacia del contratto ex art. 8, comma 2, del T.U.S.P. è norma sugli effetti dell’atto e non può comprimere il potere di reazione dell’Autorità rispetto all’inerzia a monte.
Nel merito, la questione centrale è l’interpretazione dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P.. Il Collegio, muovendo dal criterio letterale ex art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, osserva che la clausola si applica “solo se espressamente previsto” alle società quotate e alle loro controllate. Il testo non menziona le amministrazioni socie: l’esonero riguarda quindi le sole disposizioni che hanno come destinatarie dirette le società quotate.
Nessuna deroga è prevista per gli obblighi posti a carico degli enti pubblici soci, a prescindere dalla natura della società partecipata. La clausola, essendo derogatoria, va interpretata in senso stretto. Il Collegio richiama il Cons. Stato, Sez. VI, n. 3880 del 2023 e la legge delega n. 124 del 2015, che ha distinto i tipi societari senza differenziare gli adempimenti degli enti.
Da ciò discende che l’ente che acquisisca una partecipazione, anche indiretta, per il tramite di una propria società in house quotata, deve rispettare gli artt. 5, 7 e 8 del T.U.S.P. L’obbligo si impone a maggior ragione quando l’acquisto sia compiuto da una società in house soggetta al controllo analogo dei Comuni: l’operazione costituisce decisione significativa non assumibile autonomamente dalla società.
Accolto il ricorso, il Collegio dichiara l’illegittimità dell’inerzia del Comune, annulla l’eventuale nota di riscontro negativo e lo condanna ad adottare e trasmettere la delibera motivata entro sessanta giorni. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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