Il richiamo ENAC all’accountable manager non è sindacabile giurisdizionalmente (TAR Lazio n. 5942 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il richiamo rivolto dall’Ente nazionale per l’aviazione civile all’accountable manager di un vettore aereo, all’esito di un procedimento di vigilanza, costituisce esercizio del potere di verifica continuativa del rispetto della normativa di settore e si risolve in una mera raccomandazione al corretto espletamento delle funzioni, priva di carattere sanzionatorio e volta a prevenire future violazioni. Detto atto non richiede, pertanto, una distinta e previa comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del singolo destinatario, quando questi abbia già preso parte attiva al procedimento, formulando le proprie controdeduzioni in qualità di responsabile dell’organizzazione. Inoltre, i rilievi di livello 1 di cui alla norma ARO.GEN.350 dell’Allegato II al Regolamento (UE) n. 965/2012 si distinguono da quelli di livello 2 in ragione della rilevanza della violazione e della gravità e attualità del pericolo, e non già per la natura tassativa delle ipotesi ivi enumerate.
Il Fatto
Il ricorrente, accountable manager di una compagnia aerea italiana, impugnava la nota con cui l’ENAC, confermando i rilievi di “livello 1” già formulati nei confronti del vettore, aveva adottato nei suoi confronti un “richiamo al corretto espletamento delle sue funzioni”. Il richiamo traeva origine da una serie di ritardi a cascata subiti dai voli programmati tra il 10 e il 12 dicembre 2024 e dalle conseguenti misure organizzative adottate, ritenute contrarie alla safety policy, alla just culture e alla no blame policy. Il ricorrente lamentava la nullità dell’atto per difetto di attribuzione, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché vizi di istruttoria e motivazione, chiedendo altresì il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, rilevando che il richiamo costituisce “il presupposto per l’emanazione di provvedimenti limitativi dei certificati dell’operatore” e che il ricorrente aveva articolato una domanda risarcitoria, sia pur generica. Nel merito, ha respinto il primo motivo rilevando che il potere di richiamo trova fondamento nei “necessari poteri e responsabilità” riconosciuti agli Stati membri e alle autorità nazionali, quale espressione della funzione di vigilanza e controllo (art. 3, n. 1, Regolamento (UE) n. 1139/2018) e che il richiamo, lungi dall’essere sanzionatorio, ha natura cautelativa e preventiva.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto garantito il contraddittorio procedimentale, avendo il ricorrente direttamente interloquito con l’ENAC, formulando le controdeduzioni del vettore in qualità di firmatario della nota del 24 dicembre 2024: tale partecipazione è stata ritenuta idonea a soddisfare le esigenze difensive, tanto più considerata la natura non formale del richiamo e la circostanza che le censure di merito si appuntavano su contestazioni rivolte alla società. La Corte ha poi respinto le censure sulla qualificazione dei rilievi come di livello 1, chiarendo che la distinzione dai rilievi di livello 2 non è legata a un’enumerazione tassativa, ma alla gravità effettiva e alla attualità del pericolo per la sicurezza delle operazioni di volo.
La responsabilità dell’accountable manager è stata infine confermata, sia per l’avallo alle misure ritenute ritorsive nei confronti dell’equipaggio dichiaratosi unfit to fly, sia per la gestione inadeguata della comunicazione sulla no blame policy, diffusa “in calce alla stessa mail inviata ai dipendenti per gli Auguri Natalizi”, modalità che ha privato di efficacia il messaggio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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