Estinzione dei processi riuniti per mancata riassunzione nel termine dopo interruzione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 62 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi del combinato disposto degli art. 108 e 109, comma 6, c.g.c., quando sopravviene l’interruzione del processo per decesso della parte e nessuna delle parti provvede alla prosecuzione o alla riassunzione nel termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell’evento, il processo si estingue. L’estinzione va dichiarata d’ufficio con sentenza, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.g.c. Nel giudizio pensionistico, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c., le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno sostenute, senza regolazione d’ufficio, attesa la gratuità del giudizio.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine da due giudizi pensionistici riuniti, iscritti al registro di Segreteria sotto i numeri 79880 e 79888. Nel primo, la parte privata aveva depositato ricorso in riassunzione nel 2023; nel secondo, il Ministero dell’economia e delle finanze aveva depositato analogo ricorso in riassunzione nello stesso periodo.

Nel corso del giudizio, con nota depositata nel 2024, il difensore comunicava il decesso della parte privata, ricorrente nel primo giudizio e resistente nel secondo. Con ordinanza del 14.6.2024, il Giudice disponeva l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 108 c.g.c., a decorrere dalla data di comunicazione dell’evento. Non essendo intervenuta alcuna riassunzione o prosecuzione nel termine perentorio, la causa è giunta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato in via preliminare che i due procedimenti, già riuniti, dovevano essere definiti con un’unica pronuncia. La questione giuridica attiene agli effetti dell’inerzia delle parti a seguito dell’interruzione del processo disposta per decesso della parte privata.

Il Giudice ha applicato il combinato disposto degli art. 108 e 109, comma 6, c.g.c.. La norma stabilisce che, in assenza di prosecuzione o riassunzione nel termine perentorio di tre mesi decorrente dall’interruzione, il processo si estingue. Il termine, nella specie, risultava ampiamente trascorso infruttuosamente, senza che nessuna delle parti avesse attivato la fase di riassunzione.

Da ciò la conseguenza processuale: l’estinzione dei processi riuniti va dichiarata d’ufficio con sentenza, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.g.c. La declaratoria opera sul piano oggettivo, senza necessità di istanza di parte, poiché il termine perentorio non è stato osservato.

Quanto alle spese, il Collegio ha richiamato l’art. 111, comma 8, c.g.c., in forza del quale le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Il Giudice ha inoltre escluso la regolazione delle spese della sentenza, richiamando l’art. 31, comma 5, c.g.c., che sancisce la gratuità del giudizio pensionistico.

La pronuncia definisce pertanto entrambi i giudizi riuniti con declaratoria di estinzione, nulla disponendo per le spese del giudizio e per le spese della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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