Moltiplicatore pensionistico e base imponibile dell’ultimo anno di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 9 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di moltiplicatore del montante contributivo per il personale militare cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, l’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 va applicato assumendo a riferimento la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicata per cinque e per l’aliquota di computo, e non la retribuzione contributiva mediata degli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione. È pertanto infondata la pretesa del pensionato che sommi all’imponibile retributivo dell’ultimo anno l’incremento pari a cinque volte la base imponibile stessa: una simile operazione maggiora il montante di un importo pari a sei volte quella base, in violazione della norma. Il beneficio è pacificamente spettante in capo al ricorrente; il contenzioso riguarda solo le modalità di calcolo adottate dall’Istituto previdenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un’amministrazione statale dal 6 settembre 1986 al 7 febbraio 2024, è stato collocato in pensione per raggiungimento dei limiti di età senza optare per l’istituto dell’ausiliaria. Ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento ai sensi dell’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, lamentando che l’INPS avesse applicato il moltiplicatore su una base imponibile errata.
Secondo la tesi del ricorrente, l’Istituto avrebbe assunto come base non la retribuzione contributiva percepita alla cessazione e annualizzata, bensì quella mediata sugli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione dal servizio. Il corretto incremento avrebbe dovuto, a suo avviso, sommarsi all’imponibile corrente, portando il montante a un valore superiore. L’INPS, costituendosi, ha sostenuto di avere correttamente applicato il beneficio e ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile per carenza di interesse, avendo già provveduto alla riliquidazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice circoscrive il thema decidendum alle sole modalità di applicazione del moltiplicatore, poiché la spettanza del diritto in capo al ricorrente è dato pacifico tra le parti. Il provvedimento di liquidazione prodotto in atti non merita le censure mosse dal ricorrente, avendo l’INPS dato corretta attuazione alla norma, incrementando il montante individuale dei contributi di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione.
La Corte ricostruisce il meccanismo di calcolo contestato. L’imponibile retributivo del 2024 indicato nel quadro dedicato alla determinazione del montante contributivo è il risultato della somma degli imponibili maturati dal 1° gennaio 2024 al 6 febbraio 2024 e di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio: questa era stata inizialmente calcolata, sulla base dei dati retributivi non ancora aggiornati forniti dall’amministrazione datrice di lavoro, in circa sessantaquattromila euro.
Da qui l’infondatezza delle pretese del ricorrente. I calcoli suggeriti da quest’ultimo porterebbero ad incrementare l’imponibile retributivo dell’anno di cessazione di un importo pari a sei volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, con chiara violazione dell’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, che quel multiplo fissa in cinque. Il criterio di calcolo adottato dall’Istituto, illustrato anche nel nuovo provvedimento di riliquidazione fondato sui dati retributivi aggiornati, risulta quindi corretto, e tale da confermare la correttezza dei criteri applicati anche al provvedimento pensionistico originario.
Il ricorso è pertanto respinto. In ragione della novità della questione il giudice dispone l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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