Nessun conto giudiziale per consegnatario di beni mobili con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 22 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali con debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale, che resta riservata al consegnatario con debito di custodia, ossia al soggetto incaricato di gestire un deposito o un magazzino. La mera elencazione dei beni inventariati, in uso continuativo presso gli uffici, non integra la gestione di magazzino richiesta dal mod. 24 del d.P.R. n. 194/1996. Ne deriva che, in assenza dei presupposti normativi della resa del conto, il giudizio di conto è improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di beni mobili del Comune di Montefelcino per l’esercizio finanziario 2021, resa dal consegnatario, responsabile del settore tecnico dell’Ente.
Il magistrato istruttore, con la relazione depositata, ha riferito che il conto era stato trasmesso al Comune oltre il termine previsto dall’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, ma che l’Ente lo aveva depositato presso la Sezione entro il termine, dopo l’approvazione del rendiconto. Ha inoltre rilevato che il conto era redatto sul modello 24 del d.P.R. n. 194/1996 e che in sede di deposito non era stata allegata la relazione dell’organo di controllo interno. La questione centrale riguarda la qualificazione della gestione e, dunque, l’ammissibilità stessa del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il nodo dei presupposti soggettivi della resa del conto. L’art. 32 del R.D. n. 827/1924 esclude dall’obbligo coloro che hanno in consegna beni mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Su questa base, la giurisprudenza contabile consolidata — richiamata dal magistrato istruttore con le sentenze n. 89/2015 della Sez. Abruzzo, n. 37/2014 della Sez. Veneto e n. 278/2021 della Sez. Piemonte — afferma che soltanto i consegnatari con debito di custodia sono tenuti alla resa del conto giudiziale.
La Corte chiarisce la linea di discrimine. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato direttamente e destinato alla distribuzione; il debito di vigilanza si limita alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative strettamente funzionali.
Il Collegio precisa che i beni di consumo giacenti presso i singoli uffici, costituenti scorte operative necessarie al funzionamento degli stessi, restano esclusi dalla resa del conto, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa anche ai fini del controllo di gestione, secondo l’insegnamento di Sez. Calabria sent. 39/2020 e Sez. Liguria sent. 133/2016. Qualora invece la giacenza ecceda la ragionevole necessità funzionale, si configura una vera gestione contabile con debito di custodia.
Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste inventariali risultano in uso continuativo presso gli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. La mera elencazione dei beni inventariati non dimostra la gestione in magazzino conforme al modello di legge. L’Ente ha confermato di non avere consegnatari con debito di custodia, poiché i responsabili delle strutture acquistano autonomamente i beni, subito assegnati ai consegnatari per debito di vigilanza.
Il Collegio conclude, pertanto, che difettano i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale e dichiara improcedibile il giudizio, limitato alla risoluzione di questioni preliminari. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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