Monetizzazione standard e applicazione DM 1444 alle varianti in corso (TAR Liguria n. 286 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina transitoria di un regolamento regionale che, sostituendo la normativa nazionale sugli standard urbanistici, si applica ai P.U.C. di nuova formazione adottati dopo la sua entrata in vigore e alle varianti ai piani vigenti aventi ad oggetto la revisione integrale del sistema delle infrastrutture e servizi pubblici, va interpretata nel senso che il nuovo regime non trova applicazione alle varianti generali già adottate e approvate prima dell’entrata in vigore del regolamento. Per tali varianti, dimensionate sulla base del D.M. n. 1444/1968, la monetizzazione delle aree a standard deve essere calcolata applicando quest’ultima disciplina. L’interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell’art. 1, comma 2, del regolamento regionale esclude che il criterio della mera vigenza della variante al momento della monetizzazione possa determinare l’applicazione retroattiva dei nuovi e più gravosi parametri.
Il Fatto
La società ricorrente, per un intervento di recupero edilizio con cambio di destinazione d’uso da turistico-ricettiva a residenziale, si era vista richiedere dal Comune la monetizzazione delle aree a standard urbanistici per un importo di complessivi € 172.050,00. L’Amministrazione aveva determinato il contributo applicando il regolamento regionale n. 2/2017, che prevede il parametro di 24 mq. per unità di carico urbanistico, anziché il D.M. n. 1444/1968, che fissa il limite di 18 mq. per abitante.
La società aveva contestato la quantificazione, ma, dopo il rifiuto dell’ente di rideterminare l’importo, era stata costretta a sottoscrivere la convenzione e a ritirare il titolo abilitativo per non perdere l’intervento, dichiarando espressamente di non prestare acquiescenza e riservandosi di agire nelle sedi opportune.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per acquiescenza, rilevando che la sottoscrizione della convenzione era avvenuta solo dopo il rifiuto del Comune di stipulare l’atto in presenza della dichiarazione di dissenso della società e, quindi, quale diretta conseguenza dell’impropria imposizione dell’Amministrazione, non configurabile come libera manifestazione di assenso.
Nel merito, il Collegio ha accolto le censure della ricorrente, ritenendo che la fattispecie non rientri in alcuna delle ipotesi di applicazione del regolamento regionale n. 2/2017 di cui all’art. 1, comma 2. Sotto il profilo letterale, non ricorre l’ipotesi del P.U.C. adottato dopo l’entrata in vigore del regolamento, essendo il piano comunale risalente al 1999, né quella della variante ancora da formare, essendo la variante generale stata adottata nel 2015 e approvata nel settembre 2017, prima della vigenza del regolamento (17 agosto 2017).
La Corte ha, quindi, confutato la tesi del Comune secondo cui l’aggettivo “vigenti” si riferirebbe alle “varianti” e non ai “P.U.C.”, evidenziando che tale lettura contrasterebbe con le regole sintattiche della lingua italiana e con la mens legis della disposizione transitoria, volta a consentire ai comuni di portare a termine l’iter di variante già intrapreso senza dover redigere ex novo lo strumento urbanistico. Il Collegio ha inoltre rilevato l’incoerenza della pretesa comunale, atteso che la variante era stata dimensionata proprio sul D.M. n. 1444/1968, come emergeva dalla relazione tecnica allegata alla D.G.R. di approvazione.
Il ricorso è stato, pertanto, accolto, con annullamento degli atti impugnati e con l’ordine al Comune di ricalcolare l’importo dovuto applicando il D.M. n. 1444/1968 e di restituire alla società la somma versata in eccedenza, maggiorata degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. Le spese di lite sono state compensate, con rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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