La riproposta dell’istanza di rimborso spese legali esclude la decadenza ex art. 31, comma 2, c.p.a. (TAR Lazio n. 11950 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di un anno previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. per la proposizione del ricorso avverso il silenzio inadempimento non costituisce un termine di decadenza, ma una presunzione legale assoluta di persistenza dell’interesse ad agire, superabile mediante la riproposizione dell’istanza di avvio del procedimento, che dimostra il perdurante interesse alla definizione del procedimento. In tema di rimborso delle spese legali dei dipendenti statali ex art. 18 del d.l. n. 67/1997, il parere dell’Avvocatura dello Stato è obbligatorio e vincolante, ma la sua richiesta intervenuta dopo la scadenza dei termini non può avere effetti preclusivi sull’obbligo di provvedere. Il diritto all’indennizzo da mero ritardo ex art. 2-bis della legge n. 241/1990 non è correlato alla prova del danno, ma presuppone che l’istante, decorsi i termini, abbia proposto ricorso all’autorità titolare del potere sostitutivo.
Il Fatto
Un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, assolto con sentenza irrevocabile dal Tribunale militare di Roma per il reato di truffa militare, presentava al Ministero della Difesa istanza di rimborso delle spese legali sostenute, ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997. L’Amministrazione non adottava il provvedimento conclusivo, limitandosi a sollecitare il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato. Dopo un sollecito rimasto privo di esito, il militare proponeva ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna al pagamento dell’indennizzo per il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione di irricevibilità del ricorso per decorso del termine annuale, osservando che la riproposizione dell’istanza da parte del ricorrente ha manifestato il perdurante interesse alla definizione del procedimento, superando la presunzione legale assoluta di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il Collegio ha accertato l’illegittimità del silenzio, ricostruendo il termine di conclusione del procedimento: decorsi i 20 giorni per il parere dell’Avvocatura e i successivi 60 giorni per l’istruttoria e il pagamento, il termine massimo di 180 giorni ex art. 2, comma 4, legge n. 241/1990 risultava ampiamente superato. La nota istruttoria dell’Avvocatura del 9 aprile 2026, essendo successiva alla scadenza dei termini e riguardante documenti non sopravvenuti, non poteva giustificare l’inerzia.
Quanto alla domanda di indennizzo, il TAR ha respinto la tesi dell’Amministrazione secondo cui sarebbe necessaria la prova del danno, ma ha comunque rigettato la domanda perché il ricorrente non aveva proposto ricorso all’autorità titolare del potere sostitutivo entro 20 giorni dalla scadenza del termine, condizione necessaria per il riconoscimento dell’indennizzo da mero ritardo. Il ricorso è stato accolto, con condanna a provvedere entro 60 giorni e compensazione delle spese per la soccombenza reciproca.
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Nota della Redazione
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