Obbligo di astensione del commissario coautore delle pubblicazioni candidate (TAR Liguria n. 272 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualità di coautore di pubblicazioni scientifiche presentate da un candidato per la valutazione in una procedura selettiva universitaria rende incompatibile il componente della commissione, imponendone l’astensione. La coautoria, pur essendo fisiologica nella comunità accademica, non è di per sé causa di incompatibilità; lo diventa quando il commissario è chiamato a giudicare un prodotto intellettuale alla cui realizzazione ha contribuito. La valutazione espressa dal commissario incompatibile è idonea a condizionare anche quella degli altri componenti e inficia l’intera procedura selettiva, che deve essere ripetuta da una commissione in diversa composizione. In tal caso, il ricorso incidentale volto a censurare i punteggi attribuiti deve essere dichiarato improcedibile.

Il Fatto

Una ricorrente ha partecipato a una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di durata sessennale (c.d. tenure track, ex art. 24 della l. n. 240/2010) presso un dipartimento universitario. All’esito della valutazione comparativa, la controinteressata è risultata vincitrice, superando di alcuni punti la ricorrente. La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura, deducendo, tra gli altri motivi, il conflitto di interessi di una componente della commissione, risultata coautrice in quattro delle dodici pubblicazioni presentate dalla candidata vincitrice.

La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, censurando a sua volta alcuni punteggi attribuiti. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato con priorità il motivo di ricorso relativo alla composizione della commissione, in quanto vizio radicale idoneo a inficiare l’intera valutazione. La circostanza della coautoria, risultante dall’elenco delle pubblicazioni presentate dalla controinteressata, è stata ritenuta pacifica sulla base degli atti di causa.

Il Collegio ha riconosciuto che la collaborazione scientifica, nella quale rientra la coautoria, è fisiologica nella comunità accademica e contribuisce alla formazione culturale delle giovani generazioni, non essendo di per sé idonea a compromettere l’imparzialità dei commissari (Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2022, n. 1772; Cons. Stato, 4 gennaio 2021, n. 31). Nel caso di specie non sono state dedotte circostanze idonee a dimostrare un consistente sodalizio professionale o una cointeressenza economica tra candidata e commissaria.

La circostanza decisiva è stata invece individuata nel fatto che la candidata ha sottoposto alla valutazione della commissione quattro pubblicazioni delle quali la commissaria è coautrice. Il Tribunale ha richiamato il principio per cui la qualità di coautore è incompatibile con i canoni di obiettività e imparzialità che rappresentano precondizione imprescindibile della decisione amministrativa, imponendo l’astensione del commissario rispetto alle pubblicazioni delle quali risulta coautore (Cons. Stato, Sez. VII, 25 gennaio 2026, n. 588).

La valutazione di un prodotto intellettuale alla cui realizzazione il commissario ha contribuito non può ritenersi compatibile con il canone dell’imparzialità, poiché il commissario si troverebbe a giudicare un’opera propria (Cons. Stato, Sez. VI, 24 aprile 2018, n. 2499). La valutazione espressa dal commissario incompatibile condiziona legittimamente anche quella degli altri componenti, con la conseguenza che l’intera procedura deve essere ripetuta da una commissione in diversa composizione (Cons. Stato, Sez. III, 7 novembre 2018, n. 6299).

L’accoglimento del motivo di ricorso ha comportato l’assorbimento delle altre questioni e la declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale, essendo travolta l’intera valutazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della natura degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *