Monocularità e idoneità agonistica al calcio: sindacato sulla discrezionalità tecnica (TAR Lombardia n. 1859 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio della Commissione regionale d’appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica sportiva agonistica costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo il riscontro di un travisamento dei fatti o di una macroscopica illogicità ictu oculi rilevabile. La presenza obbligatoria, nella seduta, di un componente specialista nella patologia oggetto del ricorso presuppone che tale competenza sia presente all’interno dell’organo; non impone di nominare un consulente esterno ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.M. 18 febbraio 1982, trattandosi di scelta facoltativa e discrezionale. Il riesame disposto in via cautelare restituisce all’amministrazione l’intero potere decisionale e l’atto di conferma propria adottato all’esito di una rinnovata istruttoria supera e assorbe il provvedimento originario, con conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Una minore, atleta praticante calcio, è stata sottoposta in tenera età a intervento di enucleazione dell’occhio sinistro per una patologia oncologica e versa quindi in condizione di monocularità. Al compimento dei dodici anni si è sottoposta alla visita di medicina dello sport e ha ricevuto, con nota del 07.02.2025, un certificato di non idoneità alla pratica agonistica del calcio.
I genitori hanno impugnato la decisione della Commissione Regionale d’Appello davanti al TAR Lombardia, deducendo carenza di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del diritto allo sport e disparità di trattamento. Con ordinanza cautelare n. 911/2025 il Tribunale ha accolto la domanda «ai fini del riesame», con specifico riferimento alla possibilità di utilizzare un dispositivo di protezione. Riunitasi il 22.09.2025, la Commissione ha confermato il diniego, ritenendo il dispositivo inidoneo a salvaguardare la salute dell’atleta. I ricorrenti hanno impugnato la nuova determinazione con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. L’atto del 22.09.2025 va qualificato come conferma propria, perché adottato all’esito di una rinnovata istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi. Esso, e non l’atto originario, può essere impugnato e fa trasferire su di sé l’interesse all’annullamento, con conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo. La mancanza di ricadute pratiche è esclusa, perché i motivi aggiunti ripropongono le stesse censure.
Sul primo motivo, relativo alla mancata presenza di uno specialista oftalmologo nella seduta di riesame, il Tribunale richiama l’art. 6, comma 3, del D.M. 18 febbraio 1982, che individua la composizione della commissione, e l’art. 9 del Regolamento approvato con D.G.R. n. XII/1813 del 29 gennaio 2024, che prescrive la presenza dello specialista nella patologia oggetto del ricorso. Il Collegio osserva che l’art. 9 non obbliga a nominare un consulente esterno ai sensi dell’art. 6, comma 4, ma presuppone che la competenza specialistica sia già interna all’organo. La censura è infondata.
Nel respingere i motivi secondo e terzo, il Tribunale ribadisce il perimetro del sindacato di legittimità sugli accertamenti sanitari. Sul punto richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 1786 del 14.03.2022, n. 6796 dell’11 ottobre 2021 e n. 6483 del 26 ottobre 2020, nonché Sez. IV, n. 4126 del 18 giugno 2019: il giudice non può sovrapporre il proprio convincimento all’organo tecnico, ma può rilevare solo l’omessa considerazione di circostanze di fatto o la manifesta irragionevolezza.
Nel caso concreto, il giudizio contestato appare adeguatamente motivato. La Commissione ha valorizzato il rischio di cecità irreversibile in caso di perdita dell’unico occhio funzionante, la riduzione del campo visivo e la maggiore esposizione ai traumi negli sport di contatto. Ha richiamato la letteratura scientifica, tra cui la Proposta di revisione dei criteri di idoneità agonistica oftalmica pubblicata nel Notiziario della S.O.I., che conferma il mantenimento della non idoneità negli sport a medio e alto rischio per i monocoli. Ha poi escluso l’idoneità degli occhiali protettivi, non qualificabili come dispositivi medici e meno efficaci contro i traumatismi dell’orbita, richiamando le stesse istruzioni del produttore.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio rileva che i casi richiamati dai ricorrenti riguardano atleti operanti in Paesi con normative differenti o soggetti con quadri clinici diversi, come l’ex calciatore affetto da glaucoma e non da monocularità. La valutazione della specificità del singolo caso rientra nel margine di discrezionalità tecnica. Su queste basi i motivi aggiunti sono respinti, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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