Patente B e patente A cumulo requisito bando interpretazione restrittiva (TAR Calabria n. 1080 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di partecipazione a un concorso pubblico che impone il possesso congiunto della patente di guida di categoria B e di quella di categoria A1 o superiore va applicato secondo la lettera della lex specialis, senza estensioni ermeneutiche. La validità della patente B per condurre veicoli rientranti nella categoria A1, ai sensi dell’art. 125 cod. str., non equivale al possesso della patente A1 e non consente di assimilare la posizione di chi sia titolare della sola patente B a quella di chi cumuli la patente B con la patente A1. L’interpretazione ispirata al favor partecipationis non può modificare in via sostanziale i requisiti fissati dal bando, perché ciò recherebbe vulnus ai principi di parità di trattamento e trasparenza dell’azione amministrativa. È irrilevante, ai fini dell’ammissibilità, l’omessa impugnazione del bando, poiché la questione attiene al merito dell’esclusione.
Il Fatto
Il Settore Finanziario di un Comune ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time di due unità in un determinato profilo professionale. Il bando richiedeva, tra i requisiti di partecipazione, il possesso congiunto della patente di guida di categoria B e della patente di categoria A1 o superiore (A2/A), oppure della sola patente B se conseguita anteriormente al 26 aprile 1988.
I ricorrenti, titolari della sola patente B, hanno presentato domanda di partecipazione. L’Amministrazione li ha dapprima esclusi per mancanza del requisito della patente A, poi ammessi con riserva a seguito di istanze di riesame. I candidati hanno sostenuto le prove con esito positivo, collocandosi in posizione utile in graduatoria. Con la determinazione di approvazione della graduatoria definitiva, l’Amministrazione ha però confermato la loro esclusione. I ricorrenti hanno quindi impugnato tale provvedimento davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha disposto l’estromissione dal giudizio di una candidata evocata come terzo, escludendo che la stessa rivestisse la qualità di controinteressato. La sua posizione di prima classificata non risulta incisa dall’eventuale accoglimento del ricorso, difettando così un interesse contrario, attuale e qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la lex specialis della procedura. L’art. 2 del bando prevede espressamente il possesso congiunto della patente di guida B e della patente di guida A1 o superiore, salvo il regime per le patenti B conseguite prima del 26 aprile 1988. Il successivo art. 4 ribadisce che la domanda deve contenere l’indicazione di entrambi i titoli abilitativi. Il requisito, da dichiarare a pena di esclusione, era dunque il possesso cumulativo delle due categorie di patenti.
Il Collegio ha rilevato che i ricorrenti non hanno prodotto in giudizio le domande di partecipazione e che è circostanza pacifica che, alla data di presentazione, essi fossero titolari della sola patente di categoria B. L’Amministrazione, pertanto, ha dato corretta attuazione al bando escludendoli.
Non è stato accolto l’argomento fondato sul favor partecipationis. I ricorrenti sostenevano che l’art. 125 cod. str., in tema di gradualità ed equivalenze delle patenti, consenta ai possessori di patente B di condurre anche i motocicli per i quali è richiesta la patente A1. Il Tribunale ha ritenuto che una simile opzione ermeneutica si risolverebbe in un’inammissibile modifica sostanziale dei requisiti di partecipazione, con vulnus ai principi di parità di trattamento e di trasparenza. Una diversa conclusione pregiudicherebbe i soggetti che, consapevoli di non possedere entrambi i titoli, non hanno partecipato alla procedura.
È stata inoltre respinta la tesi dell’assimilabilità tra chi possiede la sola patente B e chi cumula la patente B con la A1: in quest’ultimo caso il candidato comprova una competenza specifica e pregressa nella conduzione di veicoli della categoria A, non sovrapponibile né equivalente a quella desumibile dal solo possesso della patente B. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese tra ricorrenti e Amministrazione e condanna dei ricorrenti alle spese del terzo evocato.
Nota della Redazione
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