Morte del difensore e inammissibilità dell’appello tributario (Cass. civ. Sez. V n. 21602 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la morte del difensore che ha rappresentato la parte nel giudizio di primo grado, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza che ha definito quel grado, non determina l’interruzione del processo né legittima la rimessione in termini per la proposizione dell’appello. L’ampiezza del termine per impugnare — un anno dal deposito della sentenza — esclude la configurabilità di una lesione del diritto di difesa, consentendo alle parti di informarsi e attivarsi con diligenza. La rimessione in termini di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c. è dunque inapplicabile, con conseguente inammissibilità del gravame tardivo.
Il Fatto
I contribuenti, soci di una società, impugnavano gli avvisi di accertamento notificati loro e alla società a seguito di una verifica che, anche tramite indagini finanziarie, aveva rideterminato reddito e IVA, applicando la presunzione di distribuzione degli utili societari in proporzione alla quota di partecipazione. La CTP rigettava i ricorsi e i contribuenti proponevano appello.
Con la sentenza impugnata la CTR confermava la statuizione di primo grado, ritenendo operanti nei confronti degli appellanti le circostanze straordinarie legate al decesso del difensore avvenuto il giorno successivo al deposito della sentenza di primo grado, e li rimetteva in termini. I contribuenti ricorrevano per cassazione con cinque motivi; l’Amministrazione finanziaria resisteva e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente, in quanto dirimente, il motivo di ricorso incidentale con cui l’Amministrazione deduce la violazione degli artt. 153 c.p.c. e 40 del d. Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR disatteso le eccezioni sulla tardività dell’appello dei contribuenti. Il motivo è ritenuto fondato.
Il Collegio ricorda che l’istituto della rimessione in termini, già previsto dall’art. 184 bis c.p.c. e sostituito dalla norma generale dell’art. 153, comma 2, c.p.c., è applicabile al rito tributario, operando sia per le decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia per quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, come l’impugnazione dei provvedimenti sostanziali.
La CTR, tuttavia, non ha considerato che la morte del difensore di primo grado non era idonea a incidere sull’osservanza del termine perentorio per la proposizione dell’appello. La Corte richiama il principio secondo cui la morte del difensore intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza che ha definito il primo grado non determina l’interruzione del processo.
La ragione è che l’ampiezza del termine per appellare — un anno dal deposito della sentenza — esclude la configurabilità di una lesione del diritto di difesa: le parti possono agevolmente informarsi e attivarsi con diligenza, come imposto dalla disciplina del processo al fine di assicurarne la ragionevole durata. Ne segue che i contribuenti non potevano essere rimessi in termini.
Accolto il solo motivo incidentale, la sentenza di appello è annullata senza rinvio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62, comma 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992 e 382, comma terzo, secondo periodo, c.p.c., poiché il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello e la Commissione regionale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. La decisione travolge anche il ricorso principale, che resta assorbito.
Nota della Redazione
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