Operazioni soggettivamente inesistenti e detraibilità Iva nella frode carosello (Cass. civ. Sez. V n. 23301 del 14.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, la detraibilità dell’Iva non è esclusa in via automatica dalla fittizietà del fornitore. L’Amministrazione finanziaria deve provare, anche in via presuntiva e su elementi oggettivi specifici, che il destinatario della fattura sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Resta ferma la distinzione tra indeducibilità dei costi e indetraibilità dell’Iva: la novella dell’art. 8 del d.l. n. 16/2012 consente la deduzione dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, ma non incide sul diritto alla detrazione.

Il Fatto

Una società riceveva un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava maggiori imposte dirette e Iva per l’anno d’imposta 2012, contestando l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. L’Ufficio disconosceva la detraibilità dell’Iva sulle prestazioni di autotrasporto di bombole d’ossigeno formalmente rese in favore della società, ma in realtà riferibili a una ditta individuale, il cui titolare era socio al 50% e amministratore della medesima società.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva in parte il ricorso, riconoscendo la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento ai soli fini Irap. La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello della contribuente, confermando i recuperi. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la motivazione apparente della sentenza d’appello. La Corte ricorda che tale vizio ricorre quando il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento, o quando, pur indicandoli, non ne sviluppi una disamina chiara e sufficiente a consentire il controllo del ragionamento. La decisione è invece incensurabile quando, motivata per relationem, esprima le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione (richiamate Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e n. 6758 del 2022). Nel caso concreto la Commissione regionale aveva esaminato le ragioni d’appello, descritto le modalità del servizio e chiarito in cosa si concretizzava l’attività della società, sicché la motivazione risultava sufficiente.

Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, lamentavano l’omessa pronuncia e la violazione dei principi di buona fede e proporzionalità, sul presupposto di un doppio accertamento dei medesimi ricavi. La Corte li rigetta: alla società era stata negata la detraibilità dell’Iva per la soggettiva inesistenza delle operazioni, senza alcuna contestazione sulla deducibilità dei costi. La ricostruzione della ricorrente non si confrontava con le ragioni del provvedimento, che aveva qualificato le fatture come fittizie rispetto al meccanismo di interposizione posto in essere.

Il quarto motivo investiva la disciplina delle operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte richiama la novella all’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993, introdotta dall’art. 8 del d.l. n. 16/2012, e chiarisce che l’acquirente può dedurre i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, salvi i limiti di effettività, inerenza e competenza, mentre resta esclusa la deducibilità per le operazioni oggettivamente inesistenti. Le due prospettive della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’Iva non sono sovrapponibili.

Quanto all’Iva, la Corte ribadisce che incombe sull’Amministrazione provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario; assolto tale onere, il contribuente deve dimostrare la diligenza massima esigibile (richiamate Cass. n. 9851 del 2018 e n. 15369 del 2020). La CGUE, nella causa C-642/11, ha escluso che dal mancato accertamento verso l’emittente possa desumersi il riconoscimento della effettività dell’operazione, e ha subordinato la detrazione alla prova che il destinatario sapesse o dovesse sapere dell’evasione.

Nel caso di specie la centralità del titolare della ditta individuale, socio e amministratore della società, esclude l’incolpevole inconsapevolezza delle conseguenze fiscali del meccanismo. La difesa della ricorrente mescola i due piani della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’Iva e sollecita un inammissibile riesame del fatto. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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