Omessa pronuncia e notifica della cartella: onere di autosufficienza (Cass. civ. Sez. V n. 21600 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto. Il vizio non ricorre quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche in difetto di specifica argomentazione, dovendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto ogni volta che la domanda non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità relativa va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., con la conseguenza che è necessario l’inoltro e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione. L’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sul corretto espletamento delle formalità è insindacabile in sede di legittimità. Infine, chi deduce il decorso della prescrizione deve fornire nel ricorso tutti gli elementi necessari al controllo sulla natura dei crediti e sui riferimenti temporali.
Il Fatto
L’agente della riscossione emetteva nei confronti della contribuente un avviso di iscrizione ipotecaria, a seguito del mancato pagamento di sette cartelle relative a crediti iscritti a ruolo da diversi enti, per un importo complessivo di oltre cinquecentomila euro. La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che accoglieva il ricorso rilevando la mancata prova, da parte dell’agente non costituitosi, della regolarità delle notifiche delle cartelle prodromiche.
Interposto gravame dall’agente della riscossione e dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello, ritenendo corretto l’operato dell’agente e accertata la notificazione delle cartelle. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione articolando cinque motivi, cui resisteva con controricorso la società di riscossione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si eccepiva la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul difetto di ius postulandi del difensore della controricorrente, è stato giudicato infondato. Il giudice di secondo grado, pronunciandosi sul merito, aveva ritenuto implicitamente infondata l’eccezione; la statuizione implicita esclude il vizio, poiché la decisione adottata è incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata.
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha osservato che la ricorrente non aveva riprodotto la specifica doglianza in violazione del principio di autosufficienza, precludendo il controllo sull’effettiva proposizione della censura. Nel merito, il giudice non è tenuto a occuparsi singolarmente di ogni allegazione, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 132, num. 4, cod. proc. civ., l’esposizione concisa degli elementi posti a fondamento della decisione.
Il terzo motivo è stato parimenti rigettato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito che, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, all’esito della Corte costituzionale n. 258 del 2012 sull’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, si applica l’art. 140 cod. proc. civ., con necessità dell’inoltro e dell’effettiva ricezione della raccomandata informativa. Nel caso concreto il giudice di merito aveva accertato come ritualmente espletate tutte le formalità, e tale accertamento di fatto è insindacabile in sede di legittimità.
Il quarto motivo, che riproponeva il vizio di omessa pronuncia sulla notifica delle cartelle, è stato respinto richiamando le medesime argomentazioni, stante l’accertamento di fatto sul corretto espletamento delle formalità.
Quanto al quinto motivo, avente ad oggetto la prescrizione dei crediti, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Chi deduce il decorso del termine prescrizionale deve indicare nel ricorso tutti gli elementi necessari al controllo sulla natura dei crediti sottesi alle diverse cartelle e sui riferimenti temporali, elementi che nella specie non erano stati forniti.
Consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore della società di riscossione. Nulla per le spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, costituitasi ai soli fini della partecipazione all’udienza ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ., e sussistenza dei presupposti per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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