Inammissibile il ricorso che non censura la motivazione su recidiva e attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 12990 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di specificità estrinseca, il ricorso per cassazione che non si confronti con le ragioni esposte nella sentenza impugnata e si limiti a riproporre valutazioni di merito già disattese. In tema di art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la valutazione degli indici di cui all’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990 non esclude che uno di essi assuma valore assorbente, quando la sua intrinseca espressività non possa essere compensata da indici di segno opposto. La motivazione sulla recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, se congrua e non contraddittoria, non è sindacabile in cassazione, neppure per difetto di specifico apprezzamento di ciascun fattore attenuante dedotto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 18/09/2024, aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, escludendo la fattispecie attenuata del comma 5 e riconoscendo la recidiva, con diniego delle attenuanti generiche. Contro tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la ritenuta partecipazione al reato, la qualificazione della condotta e il trattamento sanzionatorio, con richiesta di applicazione di una pena più lieve.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente non si è confrontato con la sentenza impugnata, che alle pagine 4 e 6 illustra in modo articolato le ragioni della partecipazione al reato, della colpevolezza, della sussistenza della recidiva e dell’esclusione della fattispecie attenuata. Il ricorso ha contestato profili di merito già valutati, senza censurare in modo specifico le argomentazioni della Corte territoriale.
Quanto all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la Corte d’appello aveva correttamente illustrato le modalità della condotta e gli strumenti usati, valorizzando l’intensa partecipazione ai fatti e il trasporto di cinque chili di hashish quale elemento dirimente. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione di tutti gli indici rilevanti non esclude che uno di essi assuma in concreto valore assorbente, quando la sua intrinseca espressività non possa essere compensata da indici di segno opposto.
La Corte rileva inoltre che il ricorso si risolve in una impugnazione di merito, accompagnata dalla mera citazione di conversazioni non allegate integralmente, come invece doveroso. Sul punto si configura la carenza di specificità estrinseca del motivo.
Quanto alla recidiva, la sentenza impugnata ne illustra in modo tutt’altro che carente le ragioni di sussistenza, evidenziando come la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di violazione, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, anche in relazione ai cumuli di pene. Il Collegio richiama Sez. U n. 35738 del 27/05/2010.
Infine, la Corte ritiene ben motivata l’esclusione delle attenuanti generiche alla luce dei gravi precedenti penali. La sussistenza di circostanze rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione; tale motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non è sindacabile in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei fattori attenuanti indicati. Sul punto richiama Sez. II n. 23903 del 15/07/2020 e Sez. VI n. 7707/2003. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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