Associazione per delinquere: numero minimo di partecipanti e annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. VI n. 29231 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione per delinquere, la sentenza di appello che, nel motivare sull’esistenza del vincolo associativo, ometta di esaminare compiutamente le condotte di tutti gli imputati — e in particolare di quello la cui posizione sia stata definita per morte — non assolve l’obbligo di motivazione sul requisito del numero minimo di tre partecipanti. La verifica di tale requisito è presupposto indefettibile della configurabilità del reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, sicché la sentenza che lo trascuri va annullata con rinvio per nuovo giudizio. Non integra vizio di motivazione, invece, il riferimento al quadro probatorio già valutato in primo grado, quando le contestazioni difensive siano meramente generiche.
Il Fatto
La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 24.10.2025, ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 74, comma 6, e 73 d.P.R. n. 309/1990, relativi a detenzione e cessione illecita di cocaina. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo sei motivi, tra cui la violazione di legge nell’attribuzione di valore probatorio al giudicato cautelare, l’erronea valutazione dell’atto di appello come generico e l’assenza degli elementi costitutivi dell’associazione per delinquere.
La questione centrale riguarda la posizione degli altri imputati del capo associativo: due presunti fornitori assolti con sentenza irrevocabile, un imputato deceduto e un coimputato assolto perché il fatto non costituisce reato. Da qui il dubbio sulla sussistenza del numero minimo di partecipanti.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, respingendoli. Ha rilevato che la Corte di appello non ha fondato la decisione sul giudicato cautelare, ma ha valorizzato un quadro probatorio «particolarmente consistente e articolato», richiamando gli elementi già considerati in primo grado. Le censure sulla valenza delle intercettazioni sono state giudicate generiche, poiché i contenuti risultano analiticamente vagliati nella sentenza di primo grado.
Diverso l’esito per il terzo e il quarto motivo, che investono il reato associativo. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata non affronta le questioni poste con l’atto di appello, pur qualificato come generico. Il capo associativo vedeva originariamente sei imputati. Due sono stati assolti con sentenza irrevocabile; uno è deceduto; uno è stato assolto perché il fatto non costituisce reato, per insufficienza di prova sull’elemento psicologico.
Ne deriva che l’argomentazione della Corte di appello sull’esistenza dell’associazione poggia sull’analisi delle posizioni di soli due dei tre imputati residui. Quanto all’imputato deceduto, la Corte territoriale non ha esaminato le condotte, che erano state invece vagliate nella sentenza di primo grado con condanna.
La sentenza va quindi annullata con rinvio alla Corte di appello di Salerno, perché sia sviluppata una completa argomentazione sulla sussistenza del requisito del numero minimo di partecipanti, pari a tre persone, necessario a configurare l’associazione per delinquere. Da tale esito consegue la perdita di rilevanza attuale degli ulteriori motivi.
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Nota della Redazione
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