Reclamabile il provvedimento sui minori che incide sulla responsabilità genitoriale (Cass. civ. Sez. I n. 32211 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento emesso all’esito del reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti in materia di figli minori è ricorribile per cassazione non in base al tipo di atto, ma al contenuto delle statuizioni. Il rimedio è ammesso quando il provvedimento reclamato sospende o introduce sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, oppure prevede sostanziali modifiche dell’affidamento e del collocamento dei minori o ne dispone l’affidamento a soggetti diversi dai genitori. Irrilevante è che l’ordinanza di reclamo sia meramente confermativa, poiché la ricorribilità dipende dagli effetti del provvedimento reclamato e non da quelli del provvedimento che lo ha deciso. Il diritto alla bigenitorialità ha natura tendenziale: il giudice di merito può individuare, nell’esclusivo interesse del minore, un assetto che se ne discosti.
Il Fatto
Nell’ambito di un procedimento per separazione e contestuale divorzio, il Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti, affidando i figli minori in via esclusiva alla madre con collocamento in casa protetta e prevedendo che il padre potesse incontrarli solo dopo il completamento di un percorso di recupero delle capacità genitoriali. Il padre ha proposto reclamo, respinto dalla Corte d’Appello.
Ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo la lesione del diritto alla bigenitorialità, la natura del giudizio di reclamo, l’utilizzo di una relazione dei servizi sociali sottratta al contraddittorio e l’assenza di accertamento delle condotte maltrattanti. La madre e il curatore speciale dei minori hanno resistito; il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, fondata sul carattere asseritamente confermativo dell’ordinanza impugnata. Richiamando la propria ordinanza n. 1486/2025, afferma che la ricorribilità dipende non dal contenuto e dagli effetti del provvedimento di reclamo, bensì da quelli reclamati, cioè dai provvedimenti temporanei e urgenti adottati all’esito dell’udienza di comparizione. Ciò che rileva è il contenuto delle statuizioni, non la loro collocazione nella prima udienza o nel corso del procedimento.
Sul primo motivo, concernente la lesione del diritto alla bigenitorialità, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 332 del 2024, Cass. n. 32013 del 2023, Cass. n. 4796 del 2022) secondo cui tale diritto ha natura tendenziale. Il giudice può discostarsene per assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere, adottando anche provvedimenti restrittivi dei diritti individuali dei genitori, senza necessità di bilanciamento con l’interesse superiore del minore. La censura si risolve quindi in una critica alle valutazioni di merito ed è inammissibile.
Quanto al reclamo, la Corte condivide la lettura che ne esclude la natura di mero controllo dei vizi macroscopici. Il giudice del reclamo è legittimato a una ricostruzione diretta del fatto storico, anche tramite le sommarie informazioni di cui all’art. 473-bis.24, comma 4, c.p.c., mentre i fatti sopravvenuti vanno dedotti davanti al giudice di primo grado. Il secondo motivo è però inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, non avendo il ricorrente precisato la richiesta istruttoria rivolta al Tribunale.
Il terzo motivo, relativo alla relazione dei servizi sociali depositata dopo la comunicazione del provvedimento, è inammissibile: il ricorrente non ha illustrato il pregiudizio sostanziale subito, essendo stato posto in grado di controdedurre in sede di reclamo. Il quarto motivo è inconferente, poiché i motivi di reclamo non contemplavano la questione dell’asserito accertamento delle condotte al di fuori di ogni attività istruttoria. Il ricorso è respinto con condanna alle spese di lite e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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