Compensi avvocato: la fase istruttoria non si esaurisce nella terza memoria (Cass. civ. Sez. II n. 19219 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della liquidazione del compenso dovuto all’avvocato, la fase istruttoria non si esaurisce nel deposito della terza memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., ma comprende tutte le attività di trattazione e di istruzione elencate dall’art. 4 del d.m. n. 55/2014, quando effettivamente svolte e documentate. Il giudice di merito che nega il compenso per tale fase deve esaminare le difese e la documentazione versate in atti, restando esclusa ogni valutazione aprioristica. La mancata ripetizione nel dispositivo dell’ordinanza della statuizione sugli interessi contenuta nella motivazione non integra omissione di pronuncia né nullità, ma costituisce un’errore materiale, emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ..
Il Fatto
Un avvocato conveniva in giudizio il proprio assistito davanti al Tribunale di Siena, chiedendo la condanna al pagamento dei compensi per l’attività difensiva svolta nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Il Tribunale adito si dichiarava incompetente in favore del Tribunale di Napoli, davanti al quale la causa veniva riassunta.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli accoglieva in parte la domanda, riconoscendo i compensi per la fase di studio e per quella introduttiva, ma escludendo la fase istruttoria. Nella motivazione liquidava la somma con interessi dalla pronuncia al saldo, mentre nel dispositivo non menzionava gli interessi. L’avvocato ricorreva per cassazione con tre motivi; l’ex cliente rimaneva intimato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014. Il ricorrente deduce che la propria attività nella fase istruttoria del giudizio presupposto non si era limitata al deposito della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ., ma aveva incluso eccezioni sulla validità del mandato, l’esame delle istanze avverse e dei provvedimenti del giudice istruttore, e ulteriore attività all’udienza ex art. 184 cod. proc. civ. Il secondo motivo lamenta, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di tali circostanze, documentate negli atti di merito.
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi e li ritiene fondati. Richiamando la norma tariffaria, rileva che la fase istruttoria non comprende soltanto la terza memoria, ma abbraccia le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione, l’esame degli scritti e dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso dell’istruzione, gli adempimenti connessi, le partecipazioni ad attività istruttorie e ogni atto necessario alla formazione della prova, anche se disposta d’ufficio.
Il giudice di merito, quindi, ha errato nel circoscrivere la fase alla sola memoria non ammissibile, trascurando di valutare l’effettività e la documentazione delle ulteriori attività svolte. La fase rileva ai fini della liquidazione quando è concretamente espletata.
Il terzo motivo è invece inammissibile. L’omessa ripetizione nel dispositivo della statuizione sugli interessi contenuta nella motivazione non integra omissione di pronuncia né nullità dell’ordinanza. Si tratta di un’omissione materiale, emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali. La Corte richiama il principio secondo cui la speciale disciplina degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. è osservabile rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, poiché il giudizio di legittimità non consente alla Corte di correggere direttamente gli errori materiali del giudice di merito, al quale va rivolta l’istanza di correzione anche dopo la proposizione del ricorso.
Ne consegue l’accoglimento del primo e del secondo motivo, la cassazione dell’ordinanza e il rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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