Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 164 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la riliquidazione del trattamento disposta dall’ente previdenziale in pendenza di causa, con corresponsione dei ratei ricalcolati e degli arretrati, integra il mutamento della situazione sostanziale originaria e impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il venir meno dell’interesse alla decisione non preclude l’esame della posizione delle parti ai fini delle spese. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, l’Istituto che abbia adottato i dovuti atti solo dopo l’avvio dell’azione giudiziaria, benché sollecitato più volte dall’interessato, va condannato al rimborso delle spese di assistenza legale in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente di un’azienda socio-sanitaria territoriale, è stato comandato, dal 1° gennaio 2014 fino alla cessazione dal servizio, presso il Ministero della Salute. Al momento del pensionamento, ha segnalato all’INPS la mancanza, nel proprio estratto contributivo, delle retribuzioni maturate presso l’amministrazione statale, per un importo complessivo di 65.256,70 euro, in parte corrisposte dopo il collocamento a riposo.
Con provvedimento del 31.12.2018, l’INPS aveva conferito la pensione a decorrere dal 1° agosto 2018 senza tenere conto delle somme facenti capo all’amministrazione statale, ma solo di quelle erogate dall’azienda di appartenenza. Da qui il ricorso, con domanda di ricalcolo, arretrati, interessi e rivalutazione, e in via subordinata di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 13, l. n. 1338 del 1962.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio l’INPS si è costituito rappresentando di aver provveduto alla riliquidazione della prestazione pensionistica, con pagamento dei ratei ricalcolati e degli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione, nel mese di luglio 2024. Entrambe le parti, all’udienza, hanno chiesto la cessazione della materia del contendere.
Il giudice ha preso atto del mutamento della situazione originaria da cui era insorta la controversia e ha dichiarato la cessazione, per essersi dato seguito alla pretesa avanzata con il ricorso. Il riconoscimento in via amministrativa della fondatezza della domanda ha così assorbito ogni ulteriore accertamento sul merito.
La parte più significativa della pronuncia riguarda i compensi di lite. Il giudice ha rilevato che l’INPS si è determinato ad adottare i dovuti atti di riliquidazione solo dopo l’avvio dell’azione davanti alla Corte, nonostante l’interessato avesse più volte richiesto quanto dovuto.
Su questa base la Corte ha applicato il principio della soccombenza virtuale. Pur in assenza di una pronuncia di merito, la fondatezza dell’iniziale prospettazione verso l’Istituto giustifica la condanna di quest’ultimo al rimborso delle spese legali, liquidate in euro duemila, oltre accessori di legge, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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