Giudizio di conto improcedibile per consegnatario con solo debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 134 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente locale che sia gravato di un mero debito di vigilanza va qualificato come agente amministrativo, non come agente contabile, con la conseguenza che non sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale e il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile. La linea di discrimine rispetto al debito di custodia va individuata nella destinazione dei beni: le scorte operative assegnate agli uffici e necessarie all’ordinario funzionamento degli stessi, per qualità e quantità non eccedenti, restano estranee alla gestione contabile. Solo la gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio, integra la fattispecie della custodia e impone la resa del conto.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda l’esercizio finanziario 2020 di un funzionario di un ente locale, chiamato a rendere il conto quale consegnatario di beni mobili. Il magistrato relatore, con relazione depositata nell’aprile 2025, aveva prospettato al Collegio dubbi di ammissibilità, improcedibilità e irregolarità del conto, sia per la natura dei beni rendicontati sia per l’ampiezza della gestione.

Il contabile ha depositato memoria difensiva, sostenendo di non rivestire la qualifica di agente contabile, perché il documento trasmesso si risolveva in un semplice inventario di beni di uso abituale, non custoditi in magazzini, con conseguente obbligo di sola vigilanza. Il Pubblico Ministero ha riconosciuto la difficoltà di configurare un debito di custodia per la maggior parte dei beni, rimettendosi alle valutazioni del Collegio sull’ammissibilità o improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, a mente del quale non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, né coloro presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti destinati all’uso del servizio cui l’agente è addetto. La qualifica di consegnatario ex art. 10 del D.P.R. n. 254/2002 presuppone la cura della gestione e della conservazione dei beni mobili ricevuti.

La Corte distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia caratterizza il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino, alimentato da produzione o acquisizione in stock, con beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni e per la gestione delle scorte di uso immediato, nei limiti qualitativi e quantitativi funzionali alle esigenze dell’ufficio e ai consumi programmati.

Il passaggio decisivo riguarda l’eccedenza. Se la giacenza presso i singoli uffici risulta, per qualità o quantità, superiore alla ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa non risponde più a un’esigenza di funzionamento ma di continuativo rifornimento: si configura allora una vera gestione contabile, con debito di custodia, soggetta alla resa del conto e al giudizio di conto. Restano esclusi i beni di consumo giacenti presso gli uffici quali scorte strettamente necessarie all’ordinario funzionamento, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito; la mera elencazione non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso contabile ha dichiarato di condividere i rilievi del magistrato istruttore. Il Collegio conclude dunque per il mero obbligo di vigilanza e per la mancanza dei presupposti normativi della resa del conto, dichiarando improcedibile il giudizio di conto. Resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, trattandosi di giudizio limitato a questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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