Inammissibile l’appello pensionistico che chiede il riesame del merito (Corte dei Conti Sez. III App. n. 156 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia pensionistica l’appello è ammesso, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., esclusivamente per motivi di diritto. Costituisce motivo di diritto il vizio che investe la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo, nonché il difetto assoluto o apparente di motivazione. La doglianza che censuri l’apprezzamento dei fatti e delle prove, per contrapporvi una diversa lettura, tende al riesame del merito ed è inammissibile. Il vizio di motivazione è deducibile solo se la sentenza manchi del tutto di argomentazione o presenti un insanabile contrasto tra le ragioni addotte.
Il Fatto
Il ricorrente, figlio maggiorenne inabile, chiedeva la pensione di reversibilità della madre deceduta, deducendo di essere stato a suo carico e di aver percepito redditi inferiori alla soglia di legge. La domanda era stata respinta dall’INPS e il giudizio di primo grado si era concluso con il rigetto, per difetto di prova della vivenza a carico del genitore defunto.
La sentenza di primo grado aveva valorizzato la pensione di invalidità percepita dal ricorrente e i redditi dichiarati nei periodi d’imposta richiamati, unitamente alla convivenza con il padre, anch’esso titolare di trattamenti pensionistici. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva appello, lamentando l’erronea valutazione dei fatti e della documentazione e la carenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’ammissibilità del gravame. L’art. 170 c.g.c. limita l’appello ai soli motivi di diritto nei giudizi pensionistici. Il Collegio richiama i criteri elaborati dalle Sezioni riunite n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000 per distinguere il motivo di diritto dalla censura di fatto.
Il motivo di diritto deve investire la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte. Vi rientrano i vizi che comportano nullità della sentenza o del processo e il difetto di motivazione. Quest’ultimo, però, è deducibile solo quando la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente, secondo la lettura restrittiva avallata dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 84/2003.
La Corte precisa che il discrimine tra giudizio di fatto e di diritto va individuato distinguendo la ricostruzione storica dai giudizi di valore. La motivazione deve essere chiara nel suo iter logico, ma il suo sindacato non può tradursi nel raffronto tra le ragioni della sentenza e le risultanze probatorie, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Nel caso concreto, l’unico motivo d’appello deduce l’erronea e superficiale valutazione dei fatti e dei documenti. Non viene contestata l’omessa o apparente motivazione nei termini illustrati. Le censure tendono a ottenere un riesame del merito, precluso in sede d’appello. L’appello è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 190 c.g.c., non contenendo la specificazione delle ragioni di critica alla motivazione impugnata.
Il giudizio si definisce su questione pregiudiziale di rito. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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