Motivazione apparente della CTR se ignora l’accertamento analitico induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 24488 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Configura la motivazione apparente e determina nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 36, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, il provvedimento del giudice tributario di appello che fondi la decisione sull’erroneità dello studio di settore quando l’accertamento impugnato sia invece analitico induttivo. La motivazione, pur formalmente redatta, è del tutto estranea al thema decidendum e inidonea a spiegare il fondamento della decisione, risultando perciò sostanzialmente assente. Il giudice di legittimità che rilevi tale vizio deve cassare la sentenza con rinvio, anche per le spese, al giudice di secondo grado territorialmente competente in diversa composizione.
Il Fatto
A seguito di controllo dei redditi per l’anno 2006 nei confronti di una società esercente lavori generali di costruzioni edili, l’amministrazione finanziaria rilevava una perdurante e grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore applicabile. All’esito del contraddittorio con la contribuente, veniva emesso avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap, sul rilievo che taluni costi non erano stati correttamente ribaltati, non sussistendone in contabilità i relativi ricavi.
Il ricorso della società, rigettato in primo grado, era accolto dalla Commissione tributaria regionale per l’errata identificazione dello studio di settore applicabile. L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dalla contribuente con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 36, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, n. 4, cod. proc. civ., per aver il giudice di appello statuito con una motivazione apparente, del tutto estranea all’oggetto del giudizio. L’ufficio deduce, in sostanza, che la decisione si fonda sull’assunto che l’avviso fosse basato su studi di settore, mentre l’accertamento era di natura analitico induttiva. Il secondo motivo lamenta invece la violazione dell’art. 109 t.u.i.r., per aver il giudice di merito ritenuto deducibili i costi in difetto della prova della loro inerenza.
La Corte ritiene fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo. Il collegio osserva che la motivazione impugnata è meramente apparente e del tutto inidonea a sorreggere la decisione. L’accertamento, come emerge dall’avviso riprodotto per autosufficienza, non si fondava sullo studio di settore, le cui discordanze rispetto al dichiarato avevano solo dato origine alla fase di indagine.
L’atto impositivo era piuttosto analitico induttivo: l’accertamento si era sviluppato attraverso lo specifico esame della documentazione contabile ed era argomentato e sorretto dall’esame delle fatture relative alle opere realizzate per due contratti di subappalto. Nella specie, la contestazione riguardava costi solo in parte ribaltati e, per la parte non ribaltata, privi di ogni riscontro, con evidenti incongruenze economiche e contabili.
Nel fondare la propria statuizione sull’erroneità dello studio di settore, fonte originaria del controllo, il giudice di appello ha completamente trascurato la consistenza e la natura della ripresa, con un totale fraintendimento dell’oggetto del giudizio. La motivazione, dunque, pur formalmente redatta, è del tutto estranea al thema decidendum e inidonea a spiegare il fondamento della decisione, sì da risultare, sul piano sostanziale, assente.
La sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, innanzi alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio in diversa composizione.
Nota della Redazione
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