Motivazione succinta e accertamento analitico-induttivo nel reddito d’impresa (Cass. civ. Sez. V n. 26180 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, non sono più ammissibili nel giudizio di legittimità le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Il sindacato resta circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., integrato dalla sola motivazione totalmente mancante o meramente apparente. Nel merito tributario, l’accertamento analitico-induttivo di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 è consentito anche in presenza di contabilità formalmente tenuta, purché fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano dubitare della completezza e della fedeltà delle scritture, dovendo il contribuente offrire spiegazioni in ordine all’antieconomicità dell’attività.
Il Fatto
La Direzione provinciale di Matera notificava al contribuente, titolare di una ditta esercente attività di servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008. L’Ufficio ricostruiva i ricavi omessi applicando l’incidenza media delle spese per lavoro dipendente, pari al 28,69%, percentuale desunta dall’applicativo RADAR su soggetti fiscali con caratteristiche omogenee.
L’istanza di accertamento con adesione si concludeva negativamente. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Matera, che rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Basilicata rigettava poi l’appello. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, osservando che, dopo la riformulazione del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., il controllo sulla motivazione si limita al minimo costituzionale. Il vizio sussiste solo se la motivazione è totalmente mancante o meramente apparente, o si fonda su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, purché emerga dal testo della sentenza impugnata.
Nel caso concreto la Corte ha qualificato la motivazione come succinta ma esplicita, avendo la Commissione tributaria regionale evidenziato l’antieconomicità dell’attività, anche in relazione all’assunzione di un ulteriore lavoratore, le discordanze tra ricevute fiscali e documentazione d’acquisto e la mancanza di prova contraria. Tali elementi escludono la violazione del minimo costituzionale.
Con il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, il contribuente lamentava la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. in tema di riparto dell’onere probatorio. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la sproporzione tra ricavi e costi, con operatività in perdita, costituisce, in assenza di spiegazioni, indizio grave e preciso di sottofatturazione dei corrispettivi.
La Corte ha ribadito che l’accertamento analitico-induttivo è ammesso anche con contabilità regolarmente tenuta, poiché la norma presuppone scritture formalmente corrette ma contestabili sulla base di presunzioni qualificate. Ha poi rilevato il difetto di specificità del ricorso e la mancata contestazione, da parte del contribuente, delle presunzioni dell’Ufficio già in sede di contraddittorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato a norma dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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