Omesso deposito dell’avviso di ricevimento dell’appello tributario: inammissibilità del gravame (Cass. civ. Sez. 5 n. 23615 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’appellante che ha notificato l’atto di appello a mezzo del servizio postale, per il tramite di ufficiale giudiziario ovvero direttamente dalla parte ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, ha l’onere di produrre in giudizio, prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica all’appellato non costituito. In alternativa, deve chiedere la rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c., dimostrando di essersi tempestivamente attivato per acquisirne il duplicato dall’amministrazione postale. L’omessa notifica dell’appello o l’omesso deposito dell’avviso di ricevimento comporta l’inammissibilità del gravame, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pisa una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto, per l’anno d’imposta 2010, la deduzione di una somma versata alla moglie. L’Ufficio qualificava l’importo come contributo al mantenimento del figlio, onere indeducibile ex art. 10, comma 1, lett. c), del t.u.i.r., mentre il contribuente sosteneva che si trattasse del contributo per il canone di locazione dell’abitazione adibita a residenza familiare, come desumibile dal provvedimento di modifica delle condizioni di separazione.
La CTP rigettava il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello del contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo, in via principale, la violazione delle norme sulla notifica dell’atto di appello e, in via subordinata, l’erronea qualificazione giuridica delle somme portate in deduzione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Ufficio deduceva la violazione degli artt. 20, 22 e 53 del d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 101 c.p.c. e 24 Cost., per non aver la CTR verificato la regolare instaurazione del contraddittorio. L’atto di appello non risultava notificato, come emergeva dall’annotazione della segreteria della CTR sull’istanza di estrazione di copia, con cui si attestava che il documento richiesto non risultava negli atti del fascicolo.
La Corte ritiene il primo motivo fondato. Dall’annotazione della segreteria si desume che manca la prova dell’avvenuta notifica dell’atto di gravame, non avendo l’appellante provveduto al deposito della documentazione comprovante tale circostanza.
Richiamando i propri precedenti (Cass. 08/01/2025, n. 300; Cass. 01/10/2018, n. 23793; Cass. 14/04/2008, n. 9769), la Corte ribadisce il principio secondo cui, nel contenzioso tributario, l’appellante ha l’onere di produrre in giudizio, prima della discussione e a pena di inammissibilità, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica all’appellato non costituito, ovvero di chiedere la rimessione in termini dimostrando di essersi tempestivamente attivato per acquisirne il duplicato. L’omessa notifica o l’omesso deposito dell’avviso comporta l’inammissibilità del gravame, che la CTR avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio.
La sentenza impugnata viene quindi cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., poiché il giudizio non poteva essere proseguito. Il secondo motivo, relativo alla qualificazione giuridica delle somme versate, resta assorbito.
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Nota della Redazione
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