Estratto di ruolo non impugnabile senza pregiudizio attuale (Cass. civ. Sez. 5 n. 6890 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’estratto di ruolo non è impugnabile e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata è suscettibile di diretta impugnazione solo nei casi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio, secondo le ipotesi tassativamente elencate dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. La disposizione, che si applica ai processi pendenti, plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica che può assumere diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. Ne consegue che, nel giudizio di legittimità, la mancata deduzione e dimostrazione di uno specifico pregiudizio determina la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.

Il Fatto

Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento l’estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento concernente l’IRPEF per l’anno d’imposta 2013, deducendo l’inesistenza della notificazione e la nullità della cartella per carenza di motivazione e di indicazione del responsabile del procedimento. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, ritenendo inesistente la notifica in quanto la raccomandata era stata spedita da un messo postale privato.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia riformava la decisione, ritenendo valida la notifica della cartella e respingendo le ulteriori censure. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente la natura dell’impugnativa, rilevando che essa ha ad oggetto il ruolo e l’atto presupposto non notificato. Sul punto richiama l’intervento del legislatore che, con l’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, inserendovi il comma 4-bis, successivamente modificato dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 110/2024.

La disposizione stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo, in relazione a specifiche ipotesi: contratti pubblici, riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni, perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, procedure concorsuali, operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati e cessione d’azienda.

La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, reso ex art. 363 cod. proc. civ., secondo cui la norma si applica ai processi pendenti, specificando l’interesse alla tutela immediata, e sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale. Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che l’interesse ad agire ha natura dinamica e, nei processi pendenti, lo specifico interesse deve essere dimostrato nelle fasi di merito mediante la rimessione in termini e, nel grado di legittimità, con il deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’adunanza camerale.

Nel caso di specie, la Corte rileva che la ricorrenza di uno degli elementi specificativi dell’interesse ad agire non risulta dagli atti e alcunché ha dedotto il contribuente. Decide, pertanto, cassando senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarando inammissibile il ricorso originario. La natura sopravvenuta dell’intervento normativo e della pronuncia delle Sezioni Unite giustifica l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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