Straordinario festivo nel pubblico impiego: basta l’autorizzazione implicita del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26181 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto dal dipendente pubblico contrattualizzato presuppone il previo consenso dell’amministrazione, ma tale consenso può essere anche implicito e desumersi dalla stessa organizzazione del lavoro predisposta dal datore. Non è necessaria un’autorizzazione formale, essendo sufficiente che la prestazione sia stata resa non insciente o prohibente domino. Il riconoscimento del compenso opera anche in presenza di un’autorizzazione implicita illegittima o contraria alle previsioni del contratto collettivo. La non contestazione in senso stretto riguarda solo i fatti storici e non le loro componenti valutative: la deduzione di un’autorizzazione implicita appartiene al piano delle valutazioni istruttorie.

Il Fatto

Un dipendente del Ministero della Cultura, addetto al servizio presso la Reggia di Caserta, agisce in giudizio per ottenere il pagamento dello straordinario svolto nei giorni feriali e festivi, oltre all’importo indicato nel ricorso. Il Tribunale accoglie la domanda, ma la Corte d’Appello di Napoli la rigetta in riforma: quanto al feriale, non risulta provato lo svolgimento; quanto al festivo, difetta sia l’autorizzazione preventiva, sia la prova che la prestazione ecceda l’orario ordinario.

Il lavoratore ricorre per cassazione con quattro motivi, deducendo la tardività della contestazione datoriale, la violazione delle regole sull’onere della prova e della non contestazione, l’omesso esame della concreta esecuzione delle prestazioni e la motivazione solo apparente della sentenza. Il Ministero resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono rigettati. La Corte osserva che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., incombe sul lavoratore l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa. La distinzione tra straordinario feriale e festivo attiene al diritto azionato e non integra un’eccezione in senso stretto: la difesa dell’amministrazione è quindi ritualmente introdotta in appello. L’onere di contestazione riguarda i fatti storici e non la loro componente valutativa, come già affermato da Cass. n. 30744/2017 e Cass. n. 6172 del 2020.

L’esame del quarto motivo precede quello del terzo. La sentenza d’appello è contraddittoria: in una prima parte nega lo svolgimento del lavoro straordinario festivo, in un passaggio successivo sembra ammetterlo, escludendo però l’autorizzazione o la monetizzazione per la fruizione di riposi compensativi. Il contrasto integra il vizio di motivazione che non rispetta il minimo costituzionale.

Anche il terzo motivo è accolto. La Corte territoriale erra nel condizionare il riconoscimento dello straordinario festivo alla presenza di un’autorizzazione formale. Richiamando Cass. n. 23506 del 2022, si ricorda che l’art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, va letto alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 97 Cost.: la presenza dell’autorizzazione è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c., con riconoscimento del compenso anche in caso di autorizzazione illegittima o contraria al c.c.n.l.

Il principio è confermato da Cass. n. 18063 del 2023, secondo cui l’autorizzazione è implicita quando la prestazione è resa con il consenso datoriale, comunque espresso, purché la prestazione non sia svolta insciente o prohibente domino. Il principio è stato ribadito da Cass. n. 17912/2024 e Cass. n. 6998/2025.

La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà verificare, previo ogni accertamento, se il lavoro festivo sia stato svolto in esecuzione del normale turno del personale turnista o in regime di straordinario, applicando il c.c.n.l. del 16.2.1999 e la normativa contrattuale di riferimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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