Inammissibile il ricorso per cassazione che sollecita una rivisitazione nel merito (Cass. civ. Sez. V n. 20346 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando nel ricorso per cassazione è denunziata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il vizio deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese a dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata contrastino con le norme regolatrici della fattispecie. È pertanto inammissibile il ricorso che si limiti a contestare la valutazione degli elementi di fatto compiuta dai giudici di merito e che solleciti una rivisitazione nel merito della vicenda, senza censurare adeguatamente la ratio decidendi autonoma posta a fondamento della decisione impugnata.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania che aveva confermato la pronuncia di primo grado. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento di maggior valore, ai fini dell’imposta di registro, di un immobile ad uso commerciale.
Il giudice di merito aveva ritenuto l’atto viziato per carenza di motivazione del valore accertato. L’ufficio deduce un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 51 d.P.R. n. 131/1986. Il contribuente è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per plurime ragioni. Anzitutto rileva che la C.T.R. ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto carente l’atto impositivo sotto il profilo dell’onere motivazionale. L’accertamento dei giudici di merito ha quindi attinto direttamente la motivazione dell’avviso, non il giudizio estimativo.
Tale ratio decidendi è giuridicamente e logicamente autonoma e sufficiente a giustificare la decisione adottata, e non risulta adeguatamente censurata sul punto. Questo profilo è di per sé dirimente ai fini dell’inammissibilità.
La Corte esclude poi la lamentata violazione dell’art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, nella parte in cui prevede che, ai fini della rettifica del valore dei beni, si debba avere riguardo ai trasferimenti anteriori di non oltre tre anni aventi ad oggetto i medesimi immobili o altri di analoghe caratteristiche. Le argomentazioni della sentenza di appello, conformi a quella di primo grado, si fondano proprio su tale disposizione: l’ufficio avrebbe dovuto dimostrare le specifiche caratteristiche similari degli immobili presi a paragone, mentre si era limitato a indicarne due siti nella stessa strada, senza precisarne l’ubicazione né le caratteristiche. L’ufficio contesta invece soltanto che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto di dati fattuali rilevanti.
La Corte ribadisce il principio secondo cui, quando si denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio deve essere dedotto con specifiche argomentazioni dirette a dimostrare il contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, richiamando sul punto un proprio precedente.
Il vizio non è ravvisabile neanche quanto ai richiamati valori OMI: l’inciso dei giudici di appello, oltre che contraddittorio, non incide sulla tenuta della motivazione, non censurabile sotto il dedotto profilo di violazione di legge. Infine, il motivo contiene una serie di puntualizzazioni in fatto, sollecitando una inammissibile rivisitazione nel merito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.