Appello tributario, riproposizione delle ragioni originarie e specificità dei motivi (Cass. civ. Sez. V n. 20373 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo, ovvero della legittimità dell’accertamento, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992. L’appello tributario ha carattere devolutivo pieno e non è limitato al controllo di vizi specifici, ma è rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito. Il dissenso può legittimamente investire la decisione nella sua interezza, sostanziandosi nelle argomentazioni che suffragavano la domanda o la pretesa rimasta disattesa. I motivi di appello non possono considerarsi assenti o carenti quando l’atto contenga una esplicita motivazione che, interpretata anche alla luce delle conclusioni formulate, non possa dirsi incerta, risultando ricavabili, seppure per implicito, in termini inequivoci. La sanzione di inammissibilità non può pertanto fondarsi su una lettura formalistica dell’atto di gravame.

Il Fatto

L’Agente della Riscossione notificava a una società una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 delle dichiarazioni relative all’anno di imposta 2009, quale responsabile in solido per effetto di un atto di scissione. La società contribuente impugnava la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale, deducendo vizi di notifica, difetto di motivazione, difetto del beneficio di escussione e decadenza dell’Ufficio per decorso del termine triennale.

La CTP accoglieva solo la doglianza sulla decadenza per i crediti IRAP e per le ritenute sulla retribuzione dei dipendenti. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello; la CTR confermava la decisione di primo grado, respingendo l’unico motivo dell’Ufficio e ritenendo che l’appellante non avesse contestato il capo sulla decadenza, con conseguente acquiescenza. L’Agenzia ricorreva allora per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 329 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. L’Agenzia sostiene che l’appello tributario ha effetto devolutivo e che l’impugnazione proposta rispettava i requisiti di specificità, avendo contestato la decadenza dichiarata dal giudice di prime cure mediante l’indicazione delle date di emissione e di esecutività dei ruoli. Il motivo è fondato.

La Corte ricostruisce il perimetro applicativo dell’art. 53, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui la riproposizione delle ragioni originarie contrapposte alle argomentazioni del primo giudice soddisfa l’onere di motivazione specifica. La norma richiede i motivi specifici dell’impugnazione e non nuovi motivi, coerentemente con il carattere devolutivo pieno dell’appello tributario. Il principio opera sia quando l’Amministrazione finanziaria ribadisca le ragioni di legittimità del proprio operato, sia quando la parte privata riproponga le ragioni di impugnazione dell’atto impositivo.

In coerenza con le Sezioni Unite n. 27199 del 2017 sugli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza gravata. Non occorrono però formule sacramentali: il dissenso può investire la decisione nella sua interezza e i motivi possono ricavarsi, in termini inequivoci, dall’intero atto di impugnazione. La Corte richiama numerosi arresti conformi, tra i quali Cass. n. 11061 del 2018, Cass. n. 9937 del 2018, Cass. n. 7639 del 2017 e, tra le più recenti, Cass. n. 3443 del 2021 e Cass. n. 6302 del 2022.

La norma va interpretata in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., dovendosi consentire, ogni qualvolta nell’atto sia espressa la chiara volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito. Nel caso concreto, l’atto di appello, riprodotto nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, contestava l’assunto del primo giudice affermando che i ruoli erano stati emessi tempestivamente nel 2012 e resi esecutivi in date specifiche. È quindi evidente l’errore della CTR nel ritenere proposta solo la censura sull’inammissibilità del ricorso introduttivo e nell’affermare l’acquiescenza ai sensi dell’art. 329 cod. proc. civ.

Accolto il primo motivo, resta assorbito il secondo, con cui si lamenta l’omessa valutazione di un fatto decisivo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché pronunci nel merito della doglianza sulla decadenza e regoli le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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