Motivazione apparente e sentenza d’appello per relationem acritica (Cass. civ. Sez. V n. 25988 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è denunciabile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. La sentenza d’appello può essere motivata per relationem solo se il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero dell’identità delle questioni rispetto a quelle già esaminate in primo grado, così che dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze sia ricavabile un percorso argomentativo esaustivo e coerente. È pertanto cassabile la decisione con cui la corte territoriale si limiti ad aderire in modo acritico alla pronuncia di primo grado, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, non attingendo la motivazione la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap relativi all’anno di imposta 2009. A seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l’Ufficio contestava maggiori ricavi determinati ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, sulla base di non giustificati versamenti mensili effettuati dai soci.
La società impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Napoli, che rigettava il ricorso. La C.t.r. della Campania confermava la decisione di primo grado, respingendo l’appello. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, cui resisteva l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui la contribuente deduce l’error in procedendo consistente nella motivazione apodittica e meramente apparente con cui la C.t.r. avrebbe respinto le censure d’appello. Il motivo è giudicato fondato. La Corte richiama la propria consolidata giurisprudenza, tra cui Sezioni Unite n. 34476 del 2019 e Cass. n. 13248 del 2020, ricordando che in sede di legittimità è censurabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
La motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente e magari sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme, non consenta alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio. Su questa base la Corte ricorda altresì che la sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione al provvedimento di primo grado. La motivazione per relationem è ammessa solo se il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero dell’identità delle questioni.
Nel caso concreto, la C.t.r. si è limitata ad affermare che l’appellante non riusciva a superare i rilievi mossi, né a dimostrare la provenienza delle somme versate dai soci sul conto finanziamento soci infruttifero, ribadendo quanto già sostenuto in primo grado. La Corte rileva che la corte territoriale ha obliterato una motivazione dalla quale evincere l’iter logico-giuridico, senza spendere alcun argomento sull’infondatezza del recupero dell’Iva.
Dall’accoglimento del primo motivo discende l’assorbimento dei restanti. La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo e motivato esame e provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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