Detassazione Tremonti ambiente: onere probatorio dei requisiti PMI sul contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 29275 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento emessa all’esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente che ritratti la propria dichiarazione è onerato della prova del fatto impeditivo dell’obbligazione tributaria, compreso il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l’accesso all’agevolazione invocata. Altrimenti si determinerebbe un’irrazionale disparità di trattamento rispetto a chi, chiedendo il rimborso, è tenuto a provare il proprio diritto alla restituzione. Il requisito dimensionale di piccola e media impresa di cui all’art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 va determinato secondo le indicazioni dell’art. 2 del d.m. 18 aprile 2005, i cui requisiti occupazionali e finanziari sono cumulativi. La valutazione delle prove resta demandata in via esclusiva al giudice di merito.
Il Fatto
La controversia trae origine da un controllo automatizzato con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato la dichiarazione dei redditi di una società per il periodo d’imposta 2014, disconoscendo il riporto delle perdite di esercizi precedenti indicate in una dichiarazione integrativa relativa all’anno 2013. I rilievi si fondavano sul mancato riscontro di quelle perdite nella dichiarazione del periodo d’imposta anteriore. Dopo l’avviso bonario, si procedeva all’iscrizione a ruolo dell’importo preteso a titolo di IRES, con interessi e sanzioni, e alla notifica della cartella di pagamento.
La società impugnava la cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che annullava l’atto. La decisione era riformata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale, che in accoglimento dell’appello erariale rigettava il ricorso originario. Contro questa pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate si è limitata a un mero atto di costituzione.
La Motivazione della Corte
La CTR aveva fondato la decisione su due autonome rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggerla: da un lato la tardività della dichiarazione integrativa rispetto al termine dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 nel testo applicabile ratione temporis; dall’altro la mancata prova dei requisiti per l’agevolazione Tremonti ambiente. La Corte esamina per prima la ratio relativa alla prova, su cui si concentra il secondo motivo.
Sul piano processuale, i giudici di legittimità escludono la configurabilità degli errores in procedendo prospettati dalla ricorrente, riqualificando officiosamente la doglianza. Nel giudizio di impugnazione della cartella emessa per controllo automatizzato, spetta al contribuente che ritratti la dichiarazione provare il fatto impeditivo dell’obbligazione tributaria. La Corte richiama Cass. n. 6239/2020 e Cass. n. 2953/2025, nonché, sulla correzione automatizzata delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni, Cass. n. 16624/2025.
Nel merito, l’art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 esclude dalla formazione del reddito imponibile la quota destinata a investimenti ambientali delle piccole e medie imprese. L’art. 2 del d.m. 18 aprile 2005 definisce la categoria delle PMI e ne fissa i requisiti occupazionali e finanziari come cumulativi. La sentenza d’appello non contiene affermazioni in contrasto con tale dato normativo. Non è ravvisabile nemmeno la violazione dell’art. 2697 c.c., poiché nessuna inversione dell’onere probatorio è stata operata: la CTR ha correttamente ritenuto che spettasse alla società dimostrare i presupposti dell’invocato beneficio. La valutazione del materiale istruttorio resta riservata al giudice di merito.
Il secondo motivo è pertanto rigettato. Ne consegue l’inammissibilità del primo motivo, che investe l’altra autonoma ratio: secondo il consolidato orientamento nomofilattico, la ritenuta infondatezza delle censure rivolte a una sola delle ragioni della decisione rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le doglianze sulle ulteriori ragioni, il cui eventuale accoglimento non potrebbe condurre alla cassazione. Il ricorso è quindi rigettato, con attestazione ai fini del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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