Patto di gestione della lite e rimborso delle spese di resistenza (Cass. civ. Sez. III n. 8523 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il patto di gestione della lite con cui la polizza di responsabilità civile subordini il rimborso delle spese di resistenza alla designazione del difensore da parte dell’assicuratore è compatibile con la previsione dell’art. 1917, comma 3, cod. civ. La scelta dell’assicurato di non avvalersi di tale patto, costituendosi in giudizio con un legale scelto autonomamente e senza formulare alcuna richiesta di assistenza, giustifica il rifiuto del rimborso delle spese sostenute. Non è configurabile travisamento della prova quando le risultanze documentali, correttamente lette, evidenzino soltanto la denuncia del sinistro e la precisazione del carattere «a secondo rischio» della garanzia.

Il Fatto

Il ricorrente, medico ospedaliero, era stato citato in giudizio risarcitorio da un paziente, unitamente alla struttura sanitaria, per una perforazione del colon subìta nel corso di una colonscopia. Nel processo aveva chiamato in manleva la propria compagnia assicurativa, con cui aveva stipulato una polizza di responsabilità civile. Il giudizio si era concluso con la sua assoluzione da ogni responsabilità.

Con separato giudizio il professionista convenne la compagnia chiedendo, ai sensi dell’art. 23 della polizza e dell’art. 1917, comma 3, cod. civ., il rimborso delle spese di resistenza. Il Tribunale di Avellino rigettò la domanda, qualificando la polizza come copertura «a secondo rischio». La Corte d’appello di Napoli rigettò l’appello principale e accolse quello incidentale del difensore, escludendo il rimborso per i legali non designati dalla compagnia.

La Motivazione della Corte

I due motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili. Essi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale non ha affermato che la compagnia avesse offerto l’assistenza legale e l’assicurato l’avesse rifiutata, ma che l’assicuratore aveva precisato il carattere «a secondo rischio» della garanzia, subordinata all’esaurimento del massimale della polizza della struttura sanitaria.

Alla stregua di tale precisazione, l’assicurato avrebbe dovuto rivolgere la richiesta all’assicuratore della struttura; invece si era costituito con un difensore scelto autonomamente, senza formulare alcuna specifica richiesta di assistenza. Di qui la legittimità del diniego di rimborso, conseguente alla scelta di non avvalersi del patto di gestione della lite.

La Corte esclude il dedotto travisamento della prova e la prospettata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: non sussiste il contrasto allegato dal ricorrente tra le circostanze poste a fondamento della decisione e quelle emergenti dalla documentazione. Le evidenze documentali, per come trascritte, non dimostrano che l’assicuratore avesse rifiutato l’assistenza richiesta, ma solo che l’assicurato aveva denunciato il sinistro e che l’assicuratore aveva replicato indicando il carattere «a secondo rischio» della polizza.

Nel merito la Corte ribadisce che la compatibilità del patto di gestione della lite con l’art. 1917, comma 3, cod. civ. è stata reiteratamente affermata, richiamando Cass. n. 4202 del 19/02/2020 e Cass. n. 4279 del 17/11/1976. Proprio la scelta dell’assicurato di non avvalersi del patto giustifica il rifiuto del rimborso delle spese di resistenza.

Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Il ricorso riunito, proposto per errore revocatorio, è dichiarato inammissibile: la Corte territoriale, con ampia motivazione, ha negato la sussistenza dell’errore di fatto, richiamando Cass. n. 2236 del 26/01/2022. Il ricorrente è condannato alle spese e si attesta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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