Motivazione apparente e contraddittoria: cassata la sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 34303 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da vizio motivazionale, sotto il profilo della motivazione apparente, la sentenza di appello che affermi la sussistenza dell’elusione tributaria ai sensi dell’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 senza rendere manifesta la sequenza logica che sorregge il convincimento. Il giudice di merito non può arrestarsi a una considerazione atomistica delle clausole contrattuali, dovendo coordinarle in armonica unità ai sensi degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. Né può tralasciare l’art. 1327 cod. civ., che disciplina la conclusione del contratto mediante inizio dell’esecuzione. La contraddizione tra affermazioni interne alla stessa sentenza integra la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992. In tali casi la Cassazione cassa con rinvio.
Il Fatto
La controversia ha a oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2004, con cui l’Ufficio contestava maggiori tributi, interessi e sanzioni in capo a una società. La Commissione tributaria provinciale accoglieva in parte il ricorso, confermando alcuni rilievi e annullandone altri.
La società contribuente proponeva appello e la Commissione tributaria regionale rigettava l’impugnazione. Avverso tale pronuncia la società ricorreva in Cassazione con tre motivi, incentrati sulla violazione dei canoni di interpretazione del contratto di affitto di azienda e sul vizio di motivazione in relazione ai rilievi non annullati.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, per connessione logica e giuridica, e li ritiene fondati. Il primo profilo concerne il rilievo n. 1 dell’avviso: la CTR ha ritenuto sussistente la fattispecie elusiva sulla base della mancata regolamentazione pattizia dei rapporti pendenti tra cedente e cessionaria.
La Suprema Corte rileva una insanabile contraddizione. Da un lato la sentenza afferma una netta cesura tra l’attività della cedente e quella della cessionaria; dall’altro invoca l’esistenza di rapporti commerciali tra le stesse società, valorizzando fatture “prive di causa” come indice dell’elusione. Il riferimento a rapporti pendenti urta contro la cesura affermata in apertura.
La Corte censura poi l’individuazione della norma asseritamente elusa: la CTR richiama la lett. d) dell’art. 37 bis, relativa alle cessioni di eccedenze d’imposta, mentre l’operazione in esame è riconducibile alla diversa lett. b), che contempla i conferimenti in società e i negozi di trasferimento o godimento di aziende.
Sul piano dell’ermeneusi contrattuale, la motivazione non considera l’art. 1327 cod. civ., che regola la conclusione del contratto mediante inizio dell’esecuzione, e si sottrae al principio per cui le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre. Richiamati i precedenti della Corte, il percorso argomentativo risulta incompleto ed erroneo.
Quanto al terzo motivo, relativo al rilievo n. 5 e al regime del margine Iva, la sentenza si limita ad affermare la mancata prova da parte dell’appellante. Tale asserzione è inidonea a sostenere il decisum, non consentendo la verifica “ab externo” dell’esame critico svolto dal giudice di appello. Ne deriva la conferma del vizio motivazionale. La sentenza è pertanto cassata con rinvio al giudice di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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