Motivazione apparente e contraddittoria: nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 32895 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., ravvisabile nella sola mancanza assoluta di motivi, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa, incomprensibile o apparente. Tali anomalie determinano la nullità della decisione per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., norma corrispondente, nel processo tributario, all’art. 36, comma 2, n. 4), d. Lgs. n. 546 del 1992. Il vizio deve emergere dal testo stesso della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Il Fatto

L’Ufficio emetteva nei confronti di una contribuente, titolare di impresa individuale nel commercio al dettaglio di abbigliamento, un avviso di accertamento con cui rideterminava, con metodo analitico-induttivo, reddito complessivo, valore della produzione netta e volume d’affari dichiarati per il 2009, con riprese ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La pretesa si fondava sulla contestazione di maggiori ricavi.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso annullando l’atto. In appello la Commissione Tributaria Regionale lo riformava parzialmente. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza regionale per motivazione assente, non essendo ricavabili le ragioni della ritenuta legittimità dell’accertamento. Il secondo censura l’applicazione dell’art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972, per l’uso di un campione di soli 38 articoli su oltre 4.000 commercializzati. Il terzo prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo.

La Corte richiama il consolidato orientamento nomofilattico: dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione rileva solo come violazione del minimo costituzionale, con esclusione di ogni rilievo del semplice difetto di sufficienza. Le anomalie che integrano detta violazione rendono la decisione nulla per difetto del requisito dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., sempre che emergano dal testo della sentenza. A conferma, il Collegio cita le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, le Sezioni Unite n. 19881 del 2014, n. 17564 del 2019, n. 23746 del 2020 e n. 32000 del 2022, nonché Cass. n. 20598 del 2023.

Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata risulta obiettivamente perplessa e, per certi aspetti, irriducibilmente contraddittoria. La Commissione regionale, dopo aver rilevato la lacunosità della verifica — campione limitato e calcolo fondato su dati di un periodo d’imposta diverso da quello in contestazione — e dopo aver richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice di merito deve verificare la coerenza e congruità della percentuale di ricarico, ha poi svolto considerazioni confuse, avulse dalla premessa e illogiche rispetto a quanto affermato.

I giudici di appello hanno completamente omesso di affrontare la questione della non rappresentatività del campione e quella dell’incongruenza della comparazione tra redditi di anni diversi; questioni che essi stessi avevano poco prima qualificato come rilevanti a fini decisori.

Di oscuro significato, poi, il passaggio finale, ove si afferma che la rideterminazione del reddito va operata sulla scorta dei ricavi dichiarati, applicando al contempo un ulteriore ricarico del 10,19%. Da un lato, il riferimento ai ricavi dichiarati sembra riconoscere la correttezza dei dati del contribuente; dall’altro, non si chiarisce se e perché su tali ricavi debba applicarsi l’ulteriore maggiorazione, tanto che il reddito così rideterminato risulterebbe pressoché coincidente con quello dell’accertamento.

Riscontrata la grave anomalia della motivazione, la Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza e rinvia, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, cod. proc. civ. e art. 62, comma 2, d. Lgs. n. 546 del 1992, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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