Accertamento analitico-induttivo e prova dell’antieconomicità (Cass. civ. Sez. V n. 32899 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce presupposto per procedere all’accertamento dei redditi con metodo analitico-induttivo la complessiva inattendibilità delle scritture contabili, ancorché le stesse risultino formalmente corrette. Tale inattendibilità va valutata sulla base di presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo criteri di ragionevolezza. Qualora l’Ufficio abbia specificato gli indici di inattendibilità dei dati contabili e dimostrato la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, l’atto di rettifica è assistito da presunzione di legittimità e grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche sotto il profilo della contestata antieconomicità.
Il Fatto
All’esito di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria emetteva nei confronti di una contribuente, esercente attività di commercio al dettaglio di confezioni, un avviso di accertamento parziale ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, rettificando con metodo analitico-induttivo la dichiarazione presentata ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l’anno 2006. I maggiori ricavi erano stati determinati applicando sul costo della merce venduta una percentuale di ricarico medio ponderato.
La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla CTP di Trapani, che rigettava il ricorso. La pronuncia veniva riformata dalla CTR della Sicilia, che annullava l’atto impositivo. Contro tale sentenza l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione. La contribuente restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della legittimità del ricorso al metodo analitico-induttivo e della distribuzione dell’onere probatorio. Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, presupposto del metodo analitico-induttivo è la complessiva inattendibilità delle scritture contabili, pur se formalmente corrette, da valutare sulla base di presunzioni semplici ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e secondo criteri di ragionevolezza (Cass. n. 16943/2024, Cass. n. 28036/2022, Cass. n. 22184/2020, Cass. n. 19550/2012).
La Corte ribadisce che, una volta indicati gli indici di inattendibilità e dimostrata la loro astratta idoneità a rappresentare capacità contributiva non dichiarata, l’atto di rettifica è assistito da presunzione di legittimità: null’altro l’Amministrazione deve provare oltre quanto emerge dal procedimento deduttivo, mentre sul contribuente grava l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni, anche quanto alla contestata antieconomicità (Cass. n. 9131/2025, Cass. n. 30664/2022, Cass. n. 7382/2021, Cass. n. 27384/2020, Cass. n. 27804/2018).
La CTR siciliana non ha correttamente applicato tali principi. Ha attribuito rilievo decisivo al mancato riscontro di irregolarità formali nelle scritture contabili, senza considerare gli indizi offerti dall’Amministrazione a dimostrazione della loro inattendibilità. Ha inoltre subordinato la legittimità dell’accertamento alla prova di comportamenti antieconomici del contribuente, laddove è sufficiente che l’Ufficio individui gli indici di inattendibilità e ne evidenzi l’astratta idoneità rappresentativa.
Quanto alle giustificazioni della contribuente, fondate sul ricorso a pratiche di sconto, la CTR si è limitata genericamente a recepirle senza verificare se fossero adeguatamente supportate sul piano probatorio. La decisione è quindi affetta da error in iudicando. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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