Motivazione apparente e contraddittorio IVA: rigetto e abuso del processo (Cass. civ. Sez. V n. 27230 del 11.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture. A seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. In materia di IVA, il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 risulta rispettato quando il contribuente abbia avuto piena interlocuzione nella fase amministrativa. La definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. integra una ipotesi di abuso del processo che giustifica la condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Un contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria recuperava II.DD. e IVA per l’anno 2009, all’esito di indagini bancarie e di attività ispettiva conclusa con p.v.c. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo assorbente la nullità della notifica dell’atto, per mancata consegna al destinatario o a persona incaricata della ricezione.

La Commissione tributaria regionale riformava la decisione, giudicando rituale la notifica e fondate le riprese a imposizione. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. Proposta la definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente si opponeva chiedendo la decisione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per contrasto con gli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando una motivazione meramente apparente, priva dell’esposizione dei motivi in fatto e in diritto e dell’iter logico seguito.

La Corte ha ritenuto la censura infondata, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016: la motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Ha poi ribadito, sulla scorta delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. va intesa come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, escludendo la rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Nel caso concreto, la Commissione regionale aveva identificato l’oggetto del contendere, sintetizzato e riportato per estratto la decisione di primo grado, indicato il contenuto del gravame e svolto una chiara ratio decidendi, accertando che la motivazione dell’avviso non era carente né insufficiente né apparente, perché richiamava gli atti del procedimento. Il fatto era stato valutato, rilevando che il contribuente non aveva offerto giustificazione analitica delle movimentazioni bancarie contestate. Tale contenuto rispettava il minimo costituzionale.

Con il secondo motivo il ricorrente lamentava, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per non avere la Commissione riconosciuto l’obbligo del preventivo contraddittorio in materia di tributi armonizzati. Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la sentenza non aveva negato l’obbligo di previa interlocuzione, ma aveva stabilito che esso era stato rispettato nel caso concreto, essendo p.v.c., memoria, consulenza e documenti consegnati alla direzione sin dalla fase amministrativa, con interlocuzione piena.

Il ricorso è stato conclusivamente rigettato, con condanna alle spese. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, la Corte ha applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamando le Sezioni Unite n. 27195 e n. 28540 del 2023: l’art. 380-bis cod. proc. civ. codifica una ipotesi di abuso del processo, presumendo una responsabilità aggravata. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 9.000,00 in favore della controricorrente e di euro 4.500,00 a favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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