TOSAP, la non appartenenza dell’area al demanio è contestata dagli avvisi (Cass. civ. Sez. V n. 33887 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TOSAP, la non appartenenza dell’area occupata al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune integra un presupposto impositivo negativo che, ove affermato dal giudice di merito come pacifico per non contestazione ex art. 115, comma 1, cod. proc. civ., deve trovare riscontro in atti incompatibili con una siffatta acquiescenza. La stessa notificazione degli avvisi di accertamento da parte dell’ente locale e della concessionaria per suo conto dimostra che esse ritenevano sussistenti i presupposti dell’imposizione e rende quindi radicalmente contestata la (non) appartenenza delle aree al demanio o al patrimonio indisponibile. Ne consegue che la sentenza di appello che ometta di pronunciarsi specificamente sul punto, affidando la propria convinzione a una presunta pacificità smentita dalla natura dell’atto impugnato, è cassata con rinvio al giudice di merito per le valutazioni in fatto.

Il Fatto

Nel 1990 la Regione Campania e il Comune di Avellino programmarono la costruzione di un nuovo ospedale e l’ente locale provvide all’esproprio delle aree. Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 502/1992 si attuò il trasferimento dei beni ai servizi sanitari e la Regione, il Comune e l’azienda ospedaliera si accordarono per il trasferimento della proprietà delle aree, tra cui quelle destinate a parcheggio, immettendo l’azienda nel possesso delle medesime.

Il servizio di parcheggio fu affidato a una cooperativa sociale, cui succedette una società costituita da più imprese; questa sub-affidò il servizio alla società che gestisce la sosta, odierna controricorrente. Il Comune, con due delibere del 2014, affidò la riscossione della TOSAP alla società ricorrente che, il 21 maggio 2015, notificò alla gestore tre avvisi di accertamento per gli anni 2013, 2014 e 2015, in conseguenza dell’occupazione di suolo pubblico per 3.090 mq. Il gestore impugnò gli avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, che li annullò; la Commissione Tributaria Regionale di Salerno respinse l’appello, ritenendo assorbente l’eccezione di carenza motivazionale.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha prospettato, con il primo motivo, la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., la violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e l’omessa motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in merito alla ritenuta non demanialità dell’area.

La Corte ritiene il motivo ammissibile pur nel cumulo dei vizi, perché la formulazione permette di cogliere con chiarezza le doglianze, di fatto scindibili, consentendone l’esame separato; richiama sul punto Cass. Sez. I n. 39169 del 2021. Nel merito osserva che le questioni principali sottoposte alla Commissione Regionale erano la motivazione dell’atto impugnato e la ricomprensione delle aree nel demanio o nel patrimonio indisponibile del Comune, presupposto dell’imposizione: questioni strettamente connesse.

La sentenza impugnata aveva affermato che l’area non faceva parte del demanio né del patrimonio indisponibile del Comune, qualificando il dato come pacifico perché non contestato. La Corte censura tale affermazione sotto due profili. Anzitutto la possibilità stessa che l’appartenenza a quelle categorie possa ritenersi fatto storico soggetto al meccanismo della non contestazione è dubbia (Cass. Sez. III n. 21403 del 2022; Cass. Sez. II n. 21566 del 2020). In secondo luogo l’affermazione è errata nel presupposto, perché lo stesso invio degli avvisi di accertamento dimostrava come l’ente locale e la concessionaria per suo conto ritenessero sussistenti i presupposti dell’imposizione, essendo pertanto radicalmente contestata la non appartenenza delle aree al demanio o patrimonio indisponibile.

La Corte Regionale doveva quindi pronunciarsi specificamente sul punto, motivando sulla base delle domande delle parti e delle prove dedotte, senza affidare la propria convinzione a una presunta pacificità negata dalla natura stessa dell’atto impugnato. Trattandosi di valutazioni in fatto, la controversia è rimessa al giudice di merito, che apprezzerà la questione anche alla luce del lodo intervenuto tra l’azienda ospedaliera e il Comune e della sua eventuale efficacia sulla situazione precedente. La sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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