Motivazione apparente del giudice di pace e convalida del trattenimento dello straniero (Cass. civ. Sez. I n. 11518 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il giudice di pace provvede alla convalida del trattenimento dello straniero è decreto motivato, ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998. La motivazione che, pur graficamente esistente, si esaurisca in formule stereotipate e apodittiche, senza alcuna disamina delle difese del ricorrente né esplicitazione, sia pur sintetica, delle ragioni di condivisione delle argomentazioni dell’Amministrazione, integra motivazione apparente ed è denunciabile in cassazione a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Il vizio comporta nullità del provvedimento, che va cassato senza rinvio quando il trattenimento non sia stato validamente prorogato nei termini e non possa esserlo a termini scaduti.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, sbarcato in Italia a seguito di soccorso in mare, veniva sottoposto a controllo dalla Questura e riceveva la notifica di un decreto di respingimento con contestuale trattenimento. Il provvedimento muoveva dal rilievo che lo straniero era stato fermato all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, essendo stato ammesso per necessità di pubblico soccorso, e che non aveva inteso avvalersi della possibilità di richiedere la protezione internazionale.

In occasione dell’udienza di convalida, il ricorrente manifestava la volontà di chiedere la protezione internazionale, chiarendo di non avere ricevuto alcuna informativa in merito successivamente allo sbarco. Il giudice di pace convalidava comunque il trattenimento. Avverso tale provvedimento lo straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Avvocatura dello Stato, non ritualmente costituita, ha depositato istanza di partecipazione alla discussione orale; il ricorrente ha depositato memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 360, n. 4), cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ., 13 e 14, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 286/1998, all’art. 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE e all’art. 111, comma 6, Cost., per motivazione apparente del decreto di convalida e omesso esame delle deduzioni difensive.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, va letta come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. È pertanto denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Nel caso esaminato ricorre il vizio di motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità, perché essa, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, con violazione anche dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998. Il giudice di pace si è limitato a una motivazione stereotipata e apodittica, che si risolve nel richiamo alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998 e alla mancanza di un passaporto valido per l’espatrio, senza alcuna disamina delle difese del ricorrente e senza esplicitare, neppure sinteticamente, le ragioni di condivisione delle argomentazioni dell’Amministrazione.

La Corte conclude quindi per la nullità del provvedimento per il vizio denunciato con il primo motivo, restando assorbito il secondo. Il provvedimento è cassato senza rinvio, con decisione nel merito, poiché il processo non può essere proseguito, non essendo il trattenimento stato validamente prorogato nei termini né potendo esserlo a termini scaduti.

Quanto alle spese, il ricorrente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non costituisce rinuncia implicita al beneficio. Non vi è dunque luogo a regolazione delle spese: il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, con istanza al giudice del procedimento e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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