Motivazione solo apparente per copia-incolla degli atti: la sentenza è nulla (Cass. civ. Sez. III n. 25065 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra motivazione apparente e viola l’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. la sentenza di appello che si risolva in un ampio e ripetuto copia-incolla degli atti e dei motivi di gravame, senza tradurli nella specificità necessaria a sorreggere la decisione. Una motivazione di tal genere non rende autonoma la decisione, perché impone al lettore l’acquisizione di una cognizione completa degli atti antecedenti e non consente di comprendere con agevolezza e chiarezza le ragioni poste a fondamento del decidere. Il vizio è deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., poiché la motivazione solo apparente equivale a motivazione omessa.

Il Fatto

Due correntisti convenivano una banca davanti al tribunale per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale di rilevante entità e di un danno non patrimoniale, deducendo inadempienze connesse alla disciplina antiriciclaggio. Il tribunale rigettava la domanda con sentenza n. 6390/2018. I clienti proponevano appello e la corte territoriale, con sentenza n. 3123/2023, lo dichiarava inammissibile.

Avverso tale decisione i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, resistito dalla banca con controricorso. La questione centrale investe la conformazione della motivazione della sentenza d’appello, che i ricorrenti assumono omessa o meramente apparente.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto discusso e decisivo: la corte territoriale avrebbe apoditticamente affermato che gli appellanti non avevano censurato la statuizione sulla insussistenza del nesso di causalità, circostanza che non corrisponderebbe alla realtà processuale. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., prospettando motivazione apparente e nullità della sentenza per motivazione omessa.

La Corte affronta in via prioritaria la seconda censura, che investe in modo assorbente la motivazione. Osserva il Collegio che la parte conclusiva, nella quale il giudice d’appello avrebbe spiegato ciò che rendeva inammissibile il gravame, è racchiusa nelle pagine 30 e 31 e non consente un raffronto chiaro con il contenuto completo dei cinque motivi d’appello, esposti nelle pagine 19-30: il primo sinteticamente, gli altri con riproduzione pressoché integrale.

La struttura della sentenza aggrava il difetto: dopo le pagine dedicate ai fatti del primo grado e alla motivazione della sentenza appellata, e dopo una seconda riproduzione ridotta di tale motivazione, l’esposizione si trasforma in un ampio accumulo degli atti precedenti. Questi non vengono “tradotti” nella specificità necessaria per sorreggere la decisione; neppure la parte finale, pur non essendo copia-incolla, vale a risolvere autonomamente una esposizione così inidonea.

La sentenza, pertanto, non rende autonoma la decisione e impone al lettore la cognizione completa degli atti antecedenti. Tale conformazione fuoriesce dallo scopo della motivazione e viola la ratio dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. invocato dal motivo. Ne consegue l’accoglimento del secondo motivo, con assorbimento del primo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa sezione e diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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