Concorso escluso tra licenza e codice della strada per massa e portata (Cass. civ. Sez. II n. 2065 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 46 della legge n. 298 del 1974 sanziona chi dispone l’esecuzione di un trasporto di cose violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell’autorizzazione, e la parola “limiti” allude ai limiti di peso massimo di carico. La “portata” — capacità di carico del mezzo regolata dalla singola licenza — è cosa diversa dalla “massa” del veicolo, data dalla somma della tara e del peso della merce. Tra il concorso apparente di norme e il principio di specialità, ex art. 9 della legge n. 689 del 1981, non è configurabile alcun rapporto tra l’art. 10 cod. strada e l’art. 46 della legge n. 298 del 1974, poiché le due fattispecie sono materialmente differenti e tutelano interessi distinti: l’integrità della superficie stradale e la sicurezza della circolazione.
Il Fatto
Un verbale della Polizia stradale contestava a una società la violazione dell’art. 46, primo comma, legge n. 298 del 1974, perché un veicolo di sua proprietà trasportava sabbia per un peso superiore alla portata indicata nella licenza rilasciata dalla Provincia competente.
Il Giudice di pace respingeva l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione della Prefettura; il Tribunale, in appello, confermava, riducendo la sanzione al minimo e chiarendo che la contestazione non riguardava la massa complessiva del veicolo ma la portata del mezzo. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo sosteneva che la normativa sui trasporti in conto proprio non prevede alcuna annotazione del limite di portata, né la licenza conterrebbe una limitazione quantitativa. La Corte respinge la censura: essa muove dal postulato erroneo che l’art. 46 sanzioni il trasporto di cose non corrispondenti a quelle indicate nella licenza senza disciplinare i limiti di massa e portata degli autocarri. Il tenore testuale della norma sanziona invece chi viola le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza. La portata — capacità di carico, diversa dalla massa — risultava indicata nella licenza in misura inferiore al carico trasportato.
Il secondo motivo è inammissibile per due ragioni. Anzitutto perché introduce una questione nuova, che presuppone indagini in fatto, non sollevabile per la prima volta in cassazione (Cass. Sez. Un. n. 6459 del 2020). Inoltre, opera la c.d. doppia conforme ex art. 348-ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ.: la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto, e la ricorrente non indica sotto quale profilo le ragioni divergano (Cass. n. 5947 del 2023).
Il terzo motivo, sul concorso apparente di norme e sul principio di specialità, non è fondato. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. II n. 3745 del 2009): il concorso sussiste quando il medesimo accadimento concreto può integrare il contenuto descrittivo di più previsioni sanzionatorie, ed è escluso quando i fatti ipotizzati siano diversi nella materialità o nell’oggettività giuridica. Quanto alla specialità (Sez. II n. 21502 del 2012), l’art. 9 della legge n. 689 del 1981 opera solo se le norme si trovano in rapporto di specialità, da escludersi quando è diversa l’obiettività giuridica degli interessi protetti.
La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi: le due fattispecie — trasporto oltre i limiti della licenza e transito con mezzo d’opera in eccedenza ai limiti di massa — sono materialmente e sostanzialmente differenti, idonee a ledere beni-interessi distinti. Ciò esclude in radice il concorso apparente e l’applicazione della specialità. Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese, non avendo la parte vittoriosa svolto attività difensiva, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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