Translatio iudicii ex art. 622 c.p.p. e acquisizione del fascicolo d’ufficio (Cass. civ. Sez. III n. 25063 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di annullamento pronunciato dalla Cassazione penale ai soli effetti civili, il rinvio ex art. 622 c.p.p. opera una mera translatio iudicii, che non nullifica la precedente fase del giudizio civile svoltasi congiuntamente al processo penale. Ne consegue che la cancelleria del giudice civile deve acquisire d’ufficio il fascicolo d’ufficio del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa, ai sensi dell’art. 126 disp. att. c.p.c., senza che tale onere possa essere addossato alla parte. È altresì erroneo l’assunto del giudice di rinvio secondo cui, in caso di contrasto tra testimonianze, la prevalenza di una versione deriverebbe automaticamente dal numero dei testimoni che l’hanno resa.
Il Fatto
Il ricorrente, aggredito nel 2009 all’esterno di una discoteca, si costituiva parte civile nel processo penale a carico di tre imputati. Il Tribunale condannava un solo imputato, assolvendo il controricorrente ai sensi dell’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen. La Corte d’appello penale, in riforma, condannava anche quest’ultimo al risarcimento in solido. La Cassazione penale annullava, rilevando che per riformare l’assoluzione occorreva il rinnovamento dell’istruttoria su prove decisive.
Il ricorrente riassumeva quindi il giudizio civile davanti alla Corte d’appello di L’Aquila, che rigettava la domanda. Proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, cui il controricorrente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 126 disp. att. c.p.c., per non aver la corte territoriale acquisito il fascicolo dei gradi precedenti, contenente le dichiarazioni testimoniali ritenute essenziali dalla Cassazione penale. La Corte d’appello aveva negato i presupposti dell’acquisizione d’ufficio, sostenendo che il giudice che aveva precedentemente conosciuto della causa fosse la Cassazione e non il Tribunale.
La Suprema Corte giudica palesemente infondata questa prima ratio decidendi. L’acquisizione del fascicolo d’ufficio è un obbligo del cancelliere espressamente previsto dalla legge. Il ricorrente aveva chiesto che la cancelleria provvedesse agli adempimenti di cui all’art. 126 disp. att. c.p.c., norma che impone di richiedere il fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa. Non si comprende, poi, in base a quale norma l’attore avrebbe dovuto farsi carico dell’acquisizione.
La corte territoriale aveva inoltre affermato che, ex art. 622 c.p.p., il giudizio di rinvio non è prosecuzione del processo penale ma giudizio autonomo, e che i termini assegnati alle parti per le produzioni documentali sarebbero stati sufficienti. La Corte replica che gli atti processuali non sono documenti e che la questione riguarda la mancata applicazione dell’art. 126 disp. att. c.p.c. La fase civile affiancata a quella penale non viene nullificata quando il giudizio penale si conclude, ma è trasferibile davanti al giudice civile ex art. 622 c.p.p., trasferimento che non equivale a soppressione di quanto già svolto in sede congiunta.
La Corte richiama le Sez. III n. 4743 del 2025 e Sez. III n. 24047 del 2024, secondo cui il rinvio ex art. 622 c.p.p. opera solo una translatio iudicii che non nullifica la precedente fase civile. L’art. 126 disp. att. c.p.c. è dunque inequivocabilmente applicabile, essendosi in presenza di una piena prosecuzione del giudizio civile.
Quanto all’asserto della corte territoriale sugli esiti dell’istruttoria, la Corte lo qualifica apodittico ed erroneo: in caso di contrasto tra testimonianze, la prevalenza di una versione non deriva automaticamente dal numero dei testi che l’hanno fornita. Il primo motivo è pertanto accolto, assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.
Nota della Redazione
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