Motivazione apparente e prova dei costi nelle indagini bancarie (Cass. civ. Sez. V n. 14894 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., presuppone che un esame della questione vi sia stato, ma sia affetto da totale pretermissione di uno specifico fatto storico, ovvero si sostanzi nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, perplessa o incomprensibile o in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture. È pertanto nulla la sentenza della Commissione tributaria regionale che, sul riconoscimento induttivo di costi pari all’80% dei prelevamenti non giustificati in mancanza di richiesta e prova del contribuente, non fornisca alcuna motivazione effettiva sul dedotto vizio di ultra petizione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, all’esito di una verifica sulla posizione fiscale di una società esercente attività di costruzione di edifici, emetteva nei confronti della società un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2011 e, nei confronti dei soci, i relativi avvisi. L’Ufficio contestava l’emissione di fatture carenti degli elementi essenziali, l’omessa applicazione dell’IVA su canoni di locazione e cessioni di fabbricati, la ripresa a tassazione di costi non di competenza o non documentati e, all’esito delle indagini bancarie estese ai familiari dei soci, prelevamenti e versamenti non giustificati.
La società e i soci impugnavano gli atti; la Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, confermando gli atti salvo ridurre del 20% le somme riferite a taluni prelevamenti. La Commissione tributaria regionale rigettava entrambi gli appelli. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività. La sentenza impugnata è stata depositata il 24 gennaio 2019 e, in virtù dell’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, convertito dalla l. n. 136/2018, i termini di impugnazione ricadenti tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 sono stati sospesi per nove mesi, da sommare ai sei mesi ordinari. Prima del decorso degli ulteriori nove mesi è intervenuto il d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, che ha sospeso i termini dal 9 marzo al 15 aprile 2020, termine poi prorogato all’11 maggio 2020 dal d.l. n. 23/2020. La notifica del ricorso, avvenuta il 29 aprile 2020, è pertanto tempestiva.
Nel merito, il secondo motivo è fondato con riguardo al vizio di motivazione. La Corte ricorda la distinzione tra vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che ricorre quando il giudice ometta del tutto di provvedere sulla domanda o sull’eccezione, e il vizio di omessa motivazione, che presuppone un esame avvenuto ma affetto da totale pretermissione di uno specifico fatto storico o da mancanza assoluta, apparente, perplessa o incomprensibile motivazione (richiamando Cass. Sez. V n. 27551 del 2024).
La motivazione apparente, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, senza che l’interprete possa integrarla con congetture (richiamando Cass. Sez. I n. 1986 del 2025, Cass. Sez. VI-1 n. 6758 del 2022 e Cass. Sez. VI-5 n. 13977 del 2019).
Nel caso di specie, la questione del riconoscimento dei costi in caso di accertamento analitico-induttivo basato su indagini bancarie, pari all’80% dei prelevamenti non giustificati, è graficamente presente, ma la motivazione non rispetta il minimo costituzionale. La Commissione tributaria regionale non ha fornito alcuna motivazione effettiva sul riconoscimento induttivo dei costi, sotto il profilo dell’ultra petizione, per mancanza di richiesta e di prova della parte contribuente.
L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità; il primo motivo è rigettato.
Nota della Redazione
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