Motivazione apparente della CTR sul credito IVA: nullità e rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 2434 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione meramente apparente ricorre quando il giudice, pur formalmente enucleando una giustificazione, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione, non chiarendo su quali prove abbia fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni sia giunto alla propria determinazione. La sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze del tutto prive di motivazione o affette da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ma anche quelle la cui motivazione, dietro la parvenza di una giustificazione, non consente di comprendere le ragioni e le basi della decisione, non assolvendo alla finalità di esternare un ragionamento logico e consequenziale. In tal caso la sentenza è nulla per error in procedendo, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, e al giudice di legittimità è precluso integrare la motivazione con congetture ipotetiche.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, aveva accolto l’appello proposto da un ente locale. Quest’ultimo aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ai fini IVA, oltre interessi e sanzioni, a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione per l’anno 2005.
Il giudice di appello, richiamando un proprio precedente di legittimità, aveva ritenuto che l’ente avesse dimostrato l’esistenza del credito IVA controverso, pur in presenza dell’incontroversa erroneità della dichiarazione presentata. Avverso tale pronuncia l’Ufficio ricorre in Cassazione lamentando, tra l’altro, la nullità della sentenza per violazione degli obblighi di motivazione, per non avere la CTR indicato le ragioni per cui la documentazione prodotta sarebbe stata idonea a comprovare il credito.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, assorbendo il secondo. Il Collegio ricostruisce la nozione di motivazione meramente apparente muovendo dall’obbligo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992.
Secondo il principio richiamato dalla Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014, la sanzione di nullità non colpisce solo le sentenze graficamente prive di motivazione o affette da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e da motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, ma anche quelle che contengono una motivazione solo apparente. Dietro la parvenza di una giustificazione, infatti, la motivazione non permette di comprendere le ragioni e le basi della decisione, né l’iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato.
La Corte richiama altresì la Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016, secondo cui la motivazione è solo apparente quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Non può essere lasciato all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Il Collegio cita sul punto anche la Cass. n. 777 del 2011 e la Cass. n. 16599 del 2016, rimarcando che la motivazione deve essere autosufficiente.
Nel caso concreto, la CTR si è limitata ad affermare apoditticamente che l’ente aveva dimostrato l’esistenza del credito controverso, senza indicare quali documenti allegati alle memorie illustrative fossero stati ritenuti rilevanti e le ragioni per cui gli stessi dovessero ritenersi idonei a comprovare il credito IVA oggetto di recupero. Le considerazioni svolte, pertanto, non disvelano il percorso logico-giuridico seguito dal decidente per risolvere la questione, pur ritenuta assorbente, del presunto travisamento dei fatti e dei documenti prodotti per mancanza del presupposto impositivo.
L’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende la motivazione meramente apparente. La Corte, in accoglimento del primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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