Dati dei candidati esclusi pubblicati solo con autenticazione (Cass. civ. Sez. II n. 19951 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di reclutamento del personale della pubblica amministrazione il bilanciamento tra l’interesse alla pubblicità della selezione e quello alla riservatezza dei candidati impone di distinguere tra gli esiti del concorso, che possono essere pubblicati sui siti istituzionali, e le informazioni attinenti alla sfera personale dei partecipanti. L’esito della valutazione preselettiva può essere reso pubblico, ma la motivazione dell’esclusione, in quanto dato personale del candidato, non può essere diffusa mediante pubblicazione integrale sul sito dell’ente. Tale informazione deve essere resa accessibile ai soli diretti interessati, ossia al candidato escluso e agli altri partecipanti, attraverso apposite procedure di autenticazione. Il principio dell’accesso civico e della trasparenza non giustifica la pubblicazione indiscriminata dei dati personali dei candidati.
Il Fatto
Il Garante per la protezione dei dati personali impugnava davanti alla Cassazione la sentenza con cui il Tribunale di Parma aveva accolto l’opposizione proposta da un Comune avverso un’ordinanza-ingiunzione. All’ente locale era stata contestata la violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali e irrogata una sanzione per aver pubblicato sul proprio sito internet istituzionale una determina dirigenziale contenente i dati personali dei candidati a una procedura concorsuale, con particolare riferimento alle ragioni della loro mancata ammissione.
Dopo un primo accoglimento dell’opposizione, la decisione era stata cassata con rinvio al medesimo ufficio giudiziario in differente composizione. Il giudice del rinvio aveva nuovamente accolto l’opposizione, sul presupposto della necessaria pubblicità delle procedure di selezione. Il Garante ha allora proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, resistito dal Comune con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione del bilanciamento tra due interessi contrapposti. Da un lato rileva l’interesse alla pubblicità della procedura di reclutamento e di tutti i suoi atti, compresi quelli della fase preselettiva, destinata alla verifica dei requisiti professionali e dei titoli richiesti per la partecipazione. Dall’altro lato assume rilievo l’interesse dei candidati a non divulgare le informazioni personali che li riguardano, se non per quanto strettamente necessario ad assicurare la trasparenza della selezione.
Il criterio di composizione di tale conflitto è individuato nella distinzione tra i dati concernenti le graduatorie e gli esiti del concorso, che possono e devono essere resi pubblici sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, e i dati inerenti alla valutazione dei titoli, anche di precedenza o preferenza, dei singoli candidati, che possono invece essere resi accessibili ai soli diretti interessati mediante apposite procedure di autenticazione.
Applicando tale principio al caso concreto, la Corte rileva che poteva essere diffuso sul sito istituzionale dell’ente l’esito della valutazione preselettiva, e dunque l’esclusione di un candidato, ma non anche la motivazione di detta esclusione, ossia la mancanza di uno dei requisiti previsti dal bando, rappresentato dalla prestazione di un determinato periodo di servizio presso organi pubblici di polizia.
Tale specifica informazione, attinente al mancato possesso della qualifica richiesta, costituisce un dato personale del candidato e non avrebbe potuto essere diffusa e resa disponibile a tutti mediante pubblicazione integrale della delibera sul sito internet dell’ente locale. Essa avrebbe dovuto essere resa accessibile ai soli diretti interessati, ovvero al candidato escluso e agli altri partecipanti alla selezione, mediante opportune procedure di autenticazione, idonee a contemperare la pubblicità della procedura con la tutela delle informazioni riservate della persona che vi prende parte.
Il secondo motivo, con cui si denunciava il riferimento al principio dell’accesso civico e della trasparenza dell’azione amministrativa, è dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo. In definitiva la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Parma, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.