Motivazione apparente della CTR e nullità per difetto di motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 32216 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza di motivazione che determina la nullità della sentenza va apprezzata non solo nei casi di radicale carenza, ma anche quando la motivazione si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi, perché intessuta di argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. Ricorre la motivazione apparente quando la sentenza, pur materialmente esistente e talora sovrabbondante, è costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, non attingendo così il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. È affetta da tale vizio la decisione di appello che si richiami acriticamente alla statuizione di primo grado senza fornire risposta alcuna ai quesiti posti dall’atto di gravame.
Il Fatto
Una società, titolare di un parco eolico, e i proprietari di un terreno agricolo avevano stipulato un contratto di locazione e costituzione di servitù, seguito da un secondo contratto di costituzione del diritto di superficie su una porzione limitata del fondo, destinata all’aerogeneratore. Il diritto di superficie era stato richiesto dagli istituti finanziatori per iscrivere ipoteca sulla sola area delle turbine.
Nel 2011 l’Amministrazione finanziaria aveva notificato avvisi di liquidazione, riqualificando i contratti come unica costituzione di diritto di superficie ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, con rideterminazione della base imponibile e applicazione dell’aliquota del 15%. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi; la CTP e poi la CTR della Calabria avevano respinto le domande. Avverso la sentenza di appello i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare l’istanza di riunione formulata dalla controricorrente e la respinge, trattandosi di sollecitazione di un potere meramente ordinatorio, non funzionale alla rapida definizione del procedimento, già fissato per la trattazione.
Il primo motivo denuncia l’inesistenza o nullità della sentenza per difetto del requisito di forma-contenuto della motivazione, per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. I ricorrenti lamentano che la CTR si sia limitata a richiamare le decisioni di primo grado, senza autonoma valutazione delle argomentazioni dell’appello, rendendo la motivazione per relationem carente e ambigua.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancanza di motivazione rileva tanto nei casi di radicale carenza quanto in quelli di motivazione logicamente inconciliabile o incomprensibile. Sul punto richiama, tra le altre, Cass. Sez. V n. 8427 del 2020, Cass. Sez. V n. 37344 del 2022 e Cass. Sez. V n. 10354 del 2023.
La Corte precisa poi che si configura motivazione apparente allorché la motivazione, pur graficamente esistente e talora sovrabbondante, sia costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento, non attingendo la soglia del minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost., richiamando Cass. Sez. V n. 9627 del 2021 e Cass. Sez. V n. 6184 del 2022.
Nel caso concreto la CTR, in sole otto righe, si è richiamata acriticamente alla statuizione di primo grado sulla qualificazione del parco eolico come bene immobile, senza fornire risposta ai quesiti dell’atto di gravame. La decisione, apodittica, incorre così nel vizio di difetto di motivazione. Il motivo è pertanto accolto, con assorbimento dei restanti.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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