Nullità della sentenza per motivazione apparente della CTR (Cass. civ. Sez. V n. 4297 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
E’ affetta da motivazione apparente, e perciò nulla, la sentenza della commissione tributaria regionale che, pur graficamente esistente, non renda percepibili le ragioni della decisione, perché costruita su argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice. La nullità discende dalla violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., quando la sentenza sia completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle. Resta esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione: non è consentito all’interprete integrarla con congetture. L’erronea intitolazione del motivo di ricorso non ne determina l’inammissibilità, se dall’articolazione dello stesso è chiaramente individuabile il vizio denunciato.

Il Fatto

Oggetto di controversia è l’ingiunzione con cui il Comune ha intimato alla contribuente il pagamento della somma di 2.375,00 € per il mancato versamento dell’ICI relativa all’anno d’imposta 2010. Il giudice di primo grado aveva respinto l’impugnazione; la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello, ritenendo che il Comune avesse ottemperato alle disposizioni di legge per il recupero dell’imposta omessa e che non sussistessero violazioni impositive o procedurali.

Avverso tale pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: il primo per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, il secondo per violazione dei principi dello statuto del contribuente e della legge n. 241/1990, contestando in particolare che il giudice regionale avesse offerto una motivazione di poche righe, senza esaminare le censure di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte, esaminando congiuntamente i due motivi, ne rileva l’accoglimento. Osserva anzitutto che i parametri censori prescelti risultano per taluni versi impropriamente proposti: le doglianze di violazione di legge di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. ripropongono censure di merito come se dinanzi alla Corte potesse svolgersi un terzo grado di merito; l’omesso esame di fatti decisivi di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. intercetta il limite della doppia conforme.

Nondimeno, la Corte individua un fondato nucleo essenziale dell’impugnazione nella deduzione della motivazione apparente. Richiama l’orientamento secondo cui l’erronea intitolazione del motivo non osta alla sua sussunzione in altra fattispecie dell’art. 360 cod. proc. civ. — nella specie quella di cui al num. 4, trattandosi di violazione di norma processuale — né determina l’inammissibilità del ricorso, essendo chiaramente individuabile il vizio denunciato.

La Corte ricorda quindi il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e ribadito in numerose successive pronunce: è apparente la motivazione che, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché munita di argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico seguito, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture. Resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Nel caso concreto, la Commissione regionale non ha riportato i contenuti della decisione di primo grado né i motivi di appello e ha deciso sulla base di apodittiche affermazioni circa il rispetto di non menzionate disposizioni di legge e la corretta notifica di atti non precisati, senza esporre le ragioni del proprio convincimento.

Per tali ragioni la sentenza impugnata è nulla per assoluto difetto di motivazione, con assorbimento di ogni altra doglianza, e la causa è rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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