Segreto professionale del difensore, autorizzazione alla perquisizione necessariamente successiva all’eccezione (Cass. civ. Sez. V n. 17228 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora durante l’accesso nei locali destinati all’esercizio di attività professionale i verificatori intendano esaminare documenti in relazione ai quali sia stato eccepito il segreto professionale, l’art. 52, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 esige in ogni caso un’apposita autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina. Tale autorizzazione, proprio perché resa necessaria dall’opposizione del segreto, non può essere rilasciata in via preventiva e generica, ma deve intervenire successivamente all’eccezione e con specifico riferimento ai documenti per i quali l’esigenza si è manifestata. La sua funzione è di consentire una comparativa valutazione delle contrapposte ragioni, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 11082 del 2010. L’autorizzazione è atto interno del procedimento fiscale, sindacabile dal giudice tributario; la sua illegittimità determina l’inutilizzabilità dei dati acquisiti e l’illegittimità derivata dell’atto impositivo.

Il Fatto

La Direzione provinciale di Cosenza dell’Agenzia delle Entrate notificava a un avvocato un avviso di accertamento per l’anno 2009, contestando l’omessa o ridotta fatturazione di prestazioni professionali e operando riprese ai fini IRPEF, IRAP e IVA. I rilievi si fondavano sull’accesso eseguito dalla Guardia di Finanza presso lo studio del professionista, nel corso del quale era stato rinvenuto un block notes con i nominativi dei clienti e i compensi corrisposti, ritenuto una contabilità parallela.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che respingeva il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in accoglimento dell’appello, annullava l’atto impositivo, rilevando che l’esame dei documenti era avvenuto in forza di un’autorizzazione del Procuratore della Repubblica rilasciata prima dell’eccezione di segreto e senza indicazione dei documenti da acquisire. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina la nomina del nuovo difensore del contribuente, ritenendola invalida: la procura alle liti non risultava apposta in calce o a margine di alcuno degli atti indicati dall’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis. Il controricorrente doveva pertanto considerarsi ancora rappresentato dal difensore rinunciante, ai sensi dell’art. 85 cod. proc. civ..

Nel merito, il primo motivo è dichiarato infondato. La Corte ricostruisce il disposto dell’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 e osserva che l’autorizzazione del terzo comma è richiesta in ogni caso in cui si voglia procedere all’esame di documenti coperti da segreto professionale. Poiché l’esigenza sorge dall’opposizione del professionista, l’autorizzazione non può che essere successiva all’eccezione e riferita specificamente ai documenti per i quali il segreto è stato fatto valere.

Un’autorizzazione preventiva e generica non soddisfa tale funzione. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 11082 del 2010, la Corte sottolinea che il provvedimento deve esplicitare l’avvenuta comparativa valutazione tra le ragioni del contribuente e quelle dei verificatori. Non è dato sapere in anticipo se, ed eventualmente in relazione a quali documenti, il segreto sarà opposto.

La Corte esclude la pertinenza del richiamo operato dalla ricorrente alla sentenza n. 22984 del 2010: non si discute di elementi raccolti in indagini penali senza le formalità del codice di rito, bensì della violazione di una norma tributaria relativa a un atto interno del procedimento impositivo, idonea a determinare l’illegittimità derivata del provvedimento finale, secondo Cass. Sez. Un. n. 6315 del 2009 e Cass. n. 631 del 2012. La Corte di giustizia tributaria calabrese si era quindi correttamente attenuta a tali regole, ritenendo inutilizzabili i dati desunti dal block notes secretato.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di attinenza con la ratio decidendi: la Corte di merito non aveva negato in astratto la valenza indiziaria della contabilità parallela, limitandosi a rilevare che nella specie la documentazione era stata illegittimamente esaminata. Il ricorso è respinto e l’Agenzia è condannata alle spese di legittimità. La Corte esclude inoltre di poter tener conto della richiesta di distrazione delle spese, non essendo più il difensore munito di procura, e non fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, essendo l’Agenzia esentata tramite prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *