Omessa dichiarazione ICI e continuazione delle sanzioni tributarie (Cass. civ. Sez. V n. 7044 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, la reiterata omissione della dichiarazione per più periodi di imposta non impedisce l’applicazione del regime della continuazione delle sanzioni previsto dall’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997. Le condotte omissive, traducendosi nel ripetuto ostacolo alla determinazione dell’imponibile e alla liquidazione del tributo, sono tra loro oggettivamente e strettamente collegate e danno luogo al cumulo giuridico delle sanzioni. La circostanza che ciascuna annualità resti autonomamente sanzionabile non esclude, ma anzi presuppone, l’unificazione delle violazioni nella continuazione. Il giudice di merito che ometta di pronunciarsi sulla relativa domanda incorre in omessa pronuncia e la sentenza è cassata con rinvio.

Il Fatto

La società contribuente impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in parziale accoglimento dell’appello del Comune, aveva rideterminato in euro 149.000,00 il valore di un’area edificabile ai fini ICI per gli anni dal 2005 al 2010. La società sostiene che il terreno vada qualificato come pertinenza del fabbricato industriale, con conseguente esenzione dall’imposta, richiamando la dichiarazione originaria del 1993.

Ricorre per cassazione con quattro motivi, integrati da memoria, deducendo violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo quanto alla pertinenzialità e al trattamento sanzionatorio. Il Comune resiste con controriscorso chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione logica, investono la qualificazione dell’area come pertinenza. La Corte rileva che la sentenza impugnata ha escluso la pertinenzialità sulla base di un accertamento di merito, supportato da specifica consulenza, e che tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità. La dichiarazione del 1993 non è dirimente: essa indicava il terreno come esente in quanto incolto e non edificabile, e non come area pertinenziale. Solo con il nuovo PRG del 1996 il terreno divenne edificabile. Manca, sul punto, uno specifico vizio di motivazione.

Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è infondato. La dichiarazione del 1993 riguardava il terreno incolto, mentre nessuna dichiarazione fu presentata quando l’area fu inserita nel piano regolatore come edificabile. Le sanzioni sono state irrogate entro la previsione dell’art. 14, d.lgs. n. 473 del 1997, con motivazione specifica nell’avviso.

Il quarto motivo è fondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in tema di ICI, l’omessa presentazione della dichiarazione per più periodi non osta all’applicazione della continuazione prevista dall’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997, trattandosi di condotte oggettivamente e strettamente collegate. Vengono citate Sez. V n. 18447 del 30.06.2021, Sez. V n. 18230 del 16.09.2016 e Sez. V n. 24234 del 09.09.2024.

Riscontrata l’omessa pronuncia sul punto, la sentenza è cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per la rideterminazione delle sanzioni mediante il cumulo giuridico e per la liquidazione delle spese del grado di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *