Delibera condominiale annullabile e legittimazione all’impugnazione (Cass. civ. Sez. II n. 4301 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle delibere assembleari condominiali, la legittimazione attiva spetta esclusivamente ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, ai sensi dell’art. 1137 c.c. Il condomino che abbia partecipato all’assemblea per delega e abbia votato a favore della delibera non può impugnarla. Sul piano sostanziale, sono nulle le delibere che a maggioranza stabiliscono o modificano i criteri generali di ripartizione delle spese dettati dalla legge o dalla convenzione; sono invece meramente annullabili quelle che ripartiscono in concreto tra i condomini le spese di gestione dei beni comuni, adottate in violazione dei criteri generali, con conseguente applicazione del termine di decadenza dell’art. 1137, comma 2, c.c. Sul versante passivo, il Condominio resiste in giudizio per mezzo dell’amministratore, senza necessità di specifica autorizzazione assembleare.
Il Fatto
Il ricorso ha ad oggetto l’impugnazione della delibera assembleare con cui il Condominio aveva ripartito tra i condomini le spese per lavori di manutenzione straordinaria dei parapetti dei balconi. Alcuni condomini avevano contestato la delibera davanti al Trib. Salerno, deducendo la violazione dei criteri di ripartizione delle spese comuni dell’art. 1123 c.c., la nullità per difetto di unanimità nell’approvazione dei criteri e l’imputazione a beni comuni di spese riferite a proprietà esclusiva.
Il Tribunale aveva accolto la domanda e annullato la delibera per difformità dei criteri di riparto dall’art. 1123 c.c. Il Condominio aveva proposto appello, lamentando il difetto di legittimazione attiva dei condomini per mancata contestazione in assemblea e la corretta imputazione delle spese. La Corte d’Appello di Salerno aveva riformato la pronuncia, dichiarando la carenza di legittimazione degli opponenti, poiché avevano partecipato per delega e approvato la delibera senza dissenso né astensione. I condomini ricorrono per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi sono esaminati congiuntamente per connessione e sono ritenuti infondati. La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro della legittimazione: sul lato attivo essa compete ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, richiamando Cass. n. 5611/2019; sul lato passivo al Condominio in persona dell’amministratore, senza necessità di autorizzazione assembleare, come affermato da Cass. n. 7095/2017 e Cass. n. 23550/2020.
Nel caso concreto i condomini erano presenti in assemblea tramite rappresentante, che aveva votato a favore della delibera, approvata all’unanimità dai presenti. Da qui il rigetto della censura sulla carenza di legittimazione e di quella, contenuta nel terzo motivo, relativa ai poteri dell’amministratore di resistere in giudizio.
Quanto al merito, la Corte condivide l’impostazione della Corte territoriale: la delibera impugnata si era limitata a ripartire in concreto le spese per un singolo intervento, senza modificare i criteri generali di riparto, restando nell’ambito delle attribuzioni dell’assemblea. Essa è pertanto meramente annullabile e soggetta al termine di decadenza dell’art. 1137 c.c., nella specie non osservato.
Il principio è ricondotto a Cass. SU n. 9839/2021 e alle successive pronunce conformi: sono nulle le delibere che a maggioranza stabiliscono o modificano i criteri generali di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, destinati a valere per il futuro; sono invece annullabili le deliberazioni che ripartiscono in concreto le spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, adottate in violazione dei criteri generali, poiché assunte nell’esercizio delle attribuzioni assembleari.
Il secondo motivo, che lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, è rigettato perché il fatto dedotto non è decisivo. La memoria depositata in prossimità dell’adunanza non conduce a conclusioni diverse.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio, all’applicazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore somma ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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