Motivazione apparente della CTR e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 29622 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione meramente apparente, e come tale nulla per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la sentenza della commissione tributaria regionale che confermi l’inammissibilità del ricorso per tardività senza indicare quale termine sia stato violato, da quando decorresse e quando il ricorso fu proposto. Nella medesima nullità incorre la pronuncia che liquidi le censure sulla notificazione della cartella di pagamento come prive di rilievo oggettivo, senza esporre le doglianze della parte e le ragioni del rigetto. Le affermazioni apodittiche e non verificabili non assolvono l’obbligo di motivazione e ledono il diritto di difesa del contribuente.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria eseguiva accertamenti fiscali nei confronti di un contribuente per gli anni dal 2000 al 2014. Tra le pretese che ne derivavano, quella relativa a Irpef, Iva ed Irap per l’anno 2005, di complessivi Euro 73.299,18 oltre accessori, veniva portata a riscossione mediante notificazione di una cartella di pagamento.

Il contribuente impugnava l’atto esattivo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, censurando anzitutto il vizio di notificazione della cartella e degli atti presupposti. Il ricorso era dichiarato inammissibile perché tardivo. L’appello del contribuente era respinto: la CTR confermava l’inammissibilità e riteneva regolare la notificazione. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza di appello per motivazione inesistente o solo apparente, con violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il secondo e il terzo attengono invece alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2719 cod. civ. e degli artt. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, per il disconoscimento delle copie fotostatiche e per l’omessa produzione della raccomandata informativa C.A.N.

La Corte concentra l’esame sul primo mezzo. La CTR, in premessa, si intrattiene su questioni — pagamenti parziali, rateazioni, notifiche a mezzo Pec, sottoscrizione digitale — che riguardano le stesse parti ma giudizi diversi. Poi liquida la decisione in tre righe: l’eccezione di inammissibilità va confermata perché il ricorso è stato presentato oltre i limiti previsti; l’omissione della notifica, nella forma richiesta dal contribuente, non ha alcun rilievo oggettivo; gli altri argomenti restano assorbiti.

Per la Corte questa motivazione non consente di comprendere le ragioni della decisione, né su quali questioni il giudice di appello abbia inteso pronunciare. Se l’amministrazione ha eccepito la tardività, il giudice avrebbe dovuto dire quale termine fosse violato — i sessanta giorni per la proposizione del ricorso? — da quando decorresse e quando il ricorso fu effettivamente proposto. Nulla di tutto ciò compare. Le affermazioni sono apodittiche e non verificabili.

Né miglior sorte ha la seconda affermazione: sappiamo che il contribuente aveva contestato le modalità di notifica, ma la CTR non chiarisce quali critiche fossero state proposte, né perché fossero infondate. La motivazione è dunque meramente apparente. Il primo motivo è accolto; il secondo e il terzo restano assorbiti. Il Collegio richiama il precedente Cass. sez. VI-V, 2.3.2022, n. 6875, reso tra le stesse parti su analoghe problematiche, ove si legge che “la motivazione della sentenza della CTR si riduce a frasi apodittiche prive di riferimenti ai motivi di appello e al relativo esame”.

La decisione è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame nel rispetto dei principi esposti e regoli le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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