Autonoma la CTR che ignora il metodo analitico-induttivo nella parte costruttiva (Cass. civ. Sez. V n. 29620 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi delle società non operative, la Commissione tributaria regionale che confermi l’atto impositivo non può fondare la propria decisione sulla sola mancata dimostrazione delle circostanze oggettive che avrebbero impedito il superamento del test di operatività, allorché l’Ufficio abbia costruito la pretesa impositiva mediante il metodo analitico-induttivo di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. I parametri presuntivi dell’art. 30, comma 1, legge n. 724/1994 sono utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria solo nella parte demolitoria dell’attendibilità della dichiarazione, dovendo la successiva determinazione del maggior reddito imponibile essere sorretta da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Ne consegue la cassazione con rinvio della sentenza che abbia risolto la controversia sul solo piano della disapplicazione non richiesta, senza verificare la sussistenza degli indici presuntivi posti a fondamento dell’accertamento.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, relativo all’anno di imposta 2007, con cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione un maggior reddito imponibile determinato in via analitico-induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. La rettifica scaturiva dallo scostamento tra il reddito dichiarato e i valori di redditività stimati in via presuntiva secondo i parametri dell’art. 30, comma 1, legge n. 724/1994, in materia di società non operative.
La società contribuente, nel rispondere all’invito a fornire osservazioni, riconduceva il mancato superamento del test di operatività all’interruzione improvvisa, nel maggio 2007, del contratto di affitto di azienda relativo al principale cespite immobiliare, concluso con altro soggetto cui era riferibile l’attività di ristorazione. L’Ufficio non riteneva sufficienti tali giustificazioni, valorizzando la sostanziale sovrapponibilità delle compagini sociali e l’incongruenza del canone rispetto ai valori di mercato. Dopo il primo grado favorevole alla contribuente, la Commissione regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dalla controricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e ha preliminarmente operato una corretta qualificazione del primo, ricondotto al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., senza che l’erronea rubricazione ne comportasse l’inammissibilità. Il collegio ha ribadito che la non corretta intitolazione del motivo non osta alla sua sussunzione in altra fattispecie, quando dall’articolazione della censura sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la struttura dell’accertamento. È la stessa Amministrazione finanziaria, nelle proprie difese, ad aver confermato che i parametri presuntivi dell’art. 30 legge n. 724/1994 sono stati utilizzati solo nella pars destruens, ossia per valutare inattendibile la dichiarazione, mentre la determinazione del reddito imponibile, nella pars construens, è stata fondata sul metodo analitico-induttivo dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973.
Da qui il vizio della sentenza impugnata. I giudici di appello hanno incentrato la decisione non sulla sussistenza di indici presuntivi di un maggior reddito effettivo e non dichiarato, bensì sul rilievo che la contribuente non aveva raggiunto la soglia minima del reddito presunto, senza che ciò dipendesse da circostanze oggettive esterne, quanto piuttosto da scelte imprenditoriali degli amministratori. La Commissione ha valorizzato la sovrapponibilità tra la compagine della società conduttrice e quella della locatrice, escludendo così il carattere straordinario e imprevedibile dell’evento.
La Corte ha ritenuto tale motivazione non conferente rispetto alla tesi dell’Ufficio. Confermando l’accertamento sul solo elemento dello scostamento dal reddito minimo presunto, e anzi affermando che alcun maggior reddito sarebbe stato conseguito, la Commissione non si è conformata ai principi in materia di accertamento analitico-induttivo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’Amministrazione, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento, può desumere il reddito sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, incombendo sul contribuente l’onere della prova contraria.
In conclusione, accolti il primo e secondo motivo e assorbito il terzo, la sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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