De minimis e rimborso sisma: prova e limiti dell’autocertificazione (Cass. civ. Sez. V n. 13925 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La questione relativa al rispetto del regolamento de minimis non costituisce oggetto di un’eccezione in senso tecnico, ma attiene alla regola di diritto da applicare alla domanda di rimborso, con la conseguenza che i relativi presupposti devono essere provati dal contribuente, trattandosi di jus superveniens. Qualora la nuova disciplina sia sopravvenuta in corso di causa, è consentita la produzione di documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di fatti che, in base alla precedente disciplina, non erano indispensabili. L’autocertificazione, peraltro, produce efficacia probatoria solo nelle procedure amministrative e non in sede giurisdizionale, ove opera l’ostacolo dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992. Il documento nuovo va prodotto entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza, rilevabile d’ufficio anche in assenza di opposizione della controparte.
Il Fatto
La società contribuente aveva presentato istanza di rimborso del 90 per cento delle imposte versate nel triennio 1990-92, invocando l’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 e i benefici concessi a seguito degli eventi calamitosi che avevano colpito alcune province della Regione Sicilia. Formatosi il silenzio-rifiuto, la società ricorreva davanti alla CTP, che accoglieva parzialmente il ricorso.
La CTR, in sede di appello principale dell’Ufficio e incidentale della contribuente, accoglieva il primo e rigettava integralmente la domanda. Riteneva, in particolare, che il contribuente non avesse assolto all’onere di provare il rispetto del limite de minimis, non potendosi attribuire efficacia probatoria all’autocertificazione, per di più tardivamente prodotta. La società propone ricorso per cassazione; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per ultrapetizione, è infondato. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la questione del rispetto del regolamento de minimis non è un’eccezione in senso tecnico, ma attiene alla regola di diritto applicabile alla domanda di rimborso e costituisce jus superveniens, i cui presupposti devono essere provati dal contribuente. Irrilevante, dunque, che l’Ufficio avesse chiesto la sola sospensione del giudizio in attesa della decisione della Commissione europea: la CTR ha correttamente trattato la questione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne rileva anzitutto l’inammissibilità nella parte in cui denuncia il vizio di motivazione secondo il vecchio paradigma. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, si ricorda che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti. Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, quale la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Nel caso concreto la CTR ha esposto chiaramente le ragioni del rigetto: l’autocertificazione era stata prodotta oltre il termine e, comunque, era priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale, per l’insuperabile ostacolo dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, che vieta mezzi di prova equipollenti al giuramento. Deve quindi escludersi anche il vizio di travisamento della prova, poiché la pretesa è stata rigettata per ragioni di diritto e non per una errata lettura del documento.
Infine, la Corte conferma la tardività della produzione avvenuta in udienza. L’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente alle parti di produrre nuovi documenti anche oltre i limiti dell’art. 345 cod. proc. civ., ma tale facoltà va esercitata entro il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza, da ritenersi perentorio e rilevabile d’ufficio anche in mancanza di opposizione della controparte. Rigettata la censura sulla tardività, la doglianza sull’idoneità probatoria della certificazione resta assorbita per sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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